(massima n. 1)
In tema di violenza privata, la condotta commessa "ioci causa" (nella specie, la sottrazione, mediante minaccia con un coltello, di un portafogli poi spontaneamente restituito alla vittima) č idonea ad escludere il dolo del reato solo qualora non venga posta in essere con la volontā, o l'accettazione del rischio, di determinare la lesione tipica, configurandosi, altrimenti, come mero movente dell'agire, di per sč ininfluente ai fini della rilevanza penale del fatto. (La Corte ha precisato che, nella specie, erano da ritenersi irrilevanti sia i comportamenti successivi al momento consumativo del reato attuati dall'autore - trattandosi di reato istantaneo -, sia la valutazione retrospettiva della vittima circa il fatto che la condotta potesse essere stata posta in essere per scherzo).