(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di violenza privata č necessaria l'estrinsecazione di una qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertā psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo. Ne consegue che esula dalla fattispecie delittuosa un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui, quando lo stesso si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che rientri nel delitto di violenza privata la mancata consegna delle chiavi dell'abitazione alla moglie).