(massima n. 1)
Per la configurazione del delitto di violenza privata ai sensi dell'art. 610 cod. pen., č necessario che la violenza o la minaccia costituiscano una concreta limitazione della libertā di movimento o della capacitā di autodeterminazione del soggetto passivo. Comportamenti che non incidono significativamente sulla libertā individuale o sulla capacitā di formare la volontā non rientrano nella fattispecie incriminatrice.