(massima n. 1)
Ove la violenza privata si concretizzi nell'impedire il libero accesso, anche qualora si provi la sussistenza o la mancanza di motivi particolari per i quali il reo abbia assunto i comportamenti contestati, ciò non esclude il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, né annulla o neutralizza la coscienza e volontà del costringere taluno a tollerare qualcosa, in quanto il movente resta al di fuori dal "fuoco" del dolo di violenza privata.