(massima n. 1)
Integra gli estremi del delitto di violenza privata (art. 610) la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la minaccia idonea ad integrare gli estremi costitutivi del delitto di cui all'art. 610 c.p. nell'invito a ritirare la querela, formulato al querelante, da soggetto notoriamente pregiudicato in presenza dei querelati).