(massima n. 1)
Integra il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) - e non quello di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) - la condotta di colui che introduca una telecamera sotto la porta di una 'toilettè pubblica in modo da captare immagini di un minore che si trovi all'interno di essa (nella specie bagno di una stazione) - considerato che la 'toilettè pubblica non può essere considerata un domicilio, ex art. 614 c.p. richiamato dall'art. 615 bis, neppure nel tempo in cui sia occupata da una persona. (La Corte ha osservato che l'interesse tutelato dall'art. 610 c.p. è la libertà morale - da intendersi come libertà di determinarsi spontaneamente - che ricomprende nel suo ambito non solo la facoltà di formare liberamente la propria volontà ma anche quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle determinazioni liberamente assunte; d'altro canto, non è necessario che la condotta incriminata sia esplicitamente connotata da violenza o minaccia essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione).