(massima n. 1)
In tema di violenza privata, l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, di cui all'art. 339, comma 1, c.p., in presenza della quale il delitto diviene procedibile d'ufficio, non coincide con quella prevista dall'art. 416-bis.1 c.p., in quanto le associazioni segrete cui fa riferimento il citato art. 339, comma 1, c.p. sono quelle aventi le finalitą descritte dall'art. 1 l. 25 gennaio 1982, n. 17, ossia quelle che "anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalitą e attivitą sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci, svolgono attivitą diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale".