(massima n. 1)
Si configura il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, nel caso in cui la minaccia posta in essere dall'agente abbia ad oggetto la richiesta di riassunzione presso un cantiere di lavoro dal quale era stato precedentemente licenziato atteso che tale minaccia, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno ingiusto alla vittima, che dovrebbe retribuire l'attivitą lavorativa che si intende effettivamente prestare, ma si limita a comprimerne l'autonomia contrattuale con l'imposizione di una posizione lavorativa regolare. (In motivazione la Corte ha precisato che la c.d. "domanda di lavoro", anche se posta in essere con modalitą intimidatorie, volta allo svolgimento di regolare attivitą lavorativa si distingue dalla "guardianie" imposte dal crimine organizzato per attuare un concreto controllo del territorio).