La responsabilità penale è personale [40 ss. c.p.].
L'imputato [60 ss. c.p.p.] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] (1) (2).
L'imputato [60 ss. c.p.p.] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] (1) (2).
Note
(1)
Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 1 comma, 1 della L.Cost. 2 ottobre 2007, n. 1. L'art. 1 della legge 13 ottobre 1994, n. 589, ha sostituito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra con la pena massima prevista dal codice penale.
(2)
Prima della novella del 2007 la Corte Costituzionale nel 1996 aveva sottolineato come il divieto fosse da ritenersi assoluto in quanto teso alla tutela del bene supremo della vita di cui all'art. 2 Cost.. A livello comunitario il riferimento normativo è costituito dall'art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dall'Unione Europea. Si deve ricordare, inoltre, come il nostro paese sostenga la moratoria internazionale per l'abolizione della pena di morte.