(massima n. 1)
Il reato di violenza privata, pur avendo in comune con l'estorsione l'uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo ad un comportamento commissivo od omissivo, se ne distingue per il suo carattere generico e sussidiario, talché, in base al principio di specialitą esso resta escluso qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto, che rende configurabile la pił grave ipotesi delittuosa prevista dall'art. 629 c.p.