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Articolo 23 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Pubblicità sulle strade e sui veicoli

Dispositivo dell'art. 23 Codice della strada

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. [Lungo le strade, nell'àmbito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.](1)

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche(2).

4-ter. Con decreto dell'autorità di Governo delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis(2).

4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata(2).

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.

7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4(2).

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.417 a € 14.168 in via solidale con il soggetto pubblicizzato(3).

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.833 a € 19.332; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.1.

13-quinquies. [Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.](4)

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a-quater), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 aprile - 10 maggio 2019, n. 113, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista".
(4) Comma abrogato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Massime relative all'art. 23 Codice della strada

Cass. civ. n. 26346/2017

L’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, la cui collocazione sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, o in prossimità di essa è vietata dall’art. 23 C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), in considerazione delle loro caratteristiche e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue, devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione.

Cass. civ. n. 18565/2017

Le ragioni per le quali è esclusa l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso in ordine all’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade, attinenti alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l’incolumità di persone e cose, sussistono anche per il rinnovo di tale autorizzazione, dovendo l’ente proprietario della strada rivalutare, con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, tutti i presupposti che consentivano l’installazione dell’impianto pubblicitario.

Cass. civ. n. 167/2016

In tema di violazioni previste dal codice della strada, la sanzione prevista dall’art. 23, comma 13-bis, cod. strada, per l’omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell’ente titolare della strada è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al comma 11 del citato art. 23 relativa all’abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti e a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all’obbligo di rimozione e l’installatore abusivo, sicché, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva [...].

Cass. civ. n. 10640/2015

In tema di abusiva installazione di cartelloni ed altri mezzi pubblicitari costituenti fonte di pericolo o di disordine del sistema stradale, l’art. 23, commi 13-bis e 13-quater, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), nell’attribuire agli enti proprietari delle strade o al concessionario il potere-dovere della loro rimozione, distingue a seconda che gli immobili su cui essi insistano siano di proprietà privata o pubblica (demaniale o rientrante nel patrimonio dei proprietari delle strade), atteso che, nella prima ipotesi, l’ente deve diffidare l’autore della violazione ed il proprietario dell’area, ove risulti collocato il cartellone, alla sua rimozione entro dieci giorni dalla relativa notifica, e, in mancanza, può asportarlo in danno dei responsabili con recupero delle spese sostenute tramite le normali azioni civili, mentre, nella seconda, l’ente deve eseguire senza indugio la rimozione del cartellone e, per il recupero delle spese sopportate, deve trasmetterne la nota al prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza ingiunzione di pagamento.

Cass. pen. n. 39796/2013

La sistemazione di un cartellone pubblicitario richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando, per le sue rilevanti dimensioni, comporti sotto il profilo urbanistico ed edilizio un sostanziale mutamento del territorio rispetto al suo contesto preesistente. (In motivazione, la Corte ha osservato che non vi è rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale in materia urbanistica e antisismica del D.P.R. n. 380 del 2001 e quella amministrativa del D.Lgs. n. 507 del 1993).

Cass. civ. n. 1040/2012

In tema di violazione dell’art. 23 del codice della strada, che sanziona l’affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari lungo le strade, è tenuto al pagamento della sanzione, in solido con l’autore materiale della violazione, anche il partito politico proprietario dei manifesti e beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che l’art. 6 primo e terzo comma, della legge 24 novembre 1971, n. 689 individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione dell’infrazione e nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l’interesse ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, i titoli stessi della solidarietà del proprietario o di detti enti con l’autore della violazione, indipendentemente dalla identificazione della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di pace, che aveva ritenuto che il partito politico — il quale aveva proposto opposizione al verbale di contestazione della violazione di affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari in suo favore — fosse tenuto al pagamento della sanzione per non aver dato prova dell’insussistenza della sua responsabilità).

Cass. civ. n. 21606/2011

In tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell'applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l’abusiva installazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall’art. 23, comma 13-bis, per l’omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell’ente titolare della strada, non occorre che al proprietario (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria (commi 7 e 13-bis del citato art. 23), ferma restando la possibilità per il proprietario (o il possessore) del suolo di dedurre, in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’illegittimità derivata del verbale a lui rivolto per l’insussistenza della violazione presupposta, ossia per la mancata installazione dei cartelli pubblicitari o per la non abusività dei medesimi.

Cass. civ. n. 4045/2011

L'istituto del silenzio assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241 del 1990 in termini generali, non si applica nella materia delle affissioni pubblicitarie; ne consegue che la posa in opera non autorizzata di impianti per affissioni pubblicitarie è da considerarsi abusiva ed è doverosa l'attività di repressione dell'illecito da parte del Comune ai sensi dell'art. 97 Cost. (Nella specie una società aveva proposto domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune per l'apposizione della scritta «affissione abusiva» sui detti impianti dopo la asserita formazione del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione).

Cass. civ. n. 15170/2010

In caso di violazione del divieto, previsto dall’art. 23 cod. strada, di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade in assenza di autorizzazione, l’opposizione avverso il provvedimento di irrogazione sia della sanzione pecuniaria che di quella, accessoria, della rimozione della pubblicità abusiva, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché in entrambi i casi la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma si limita all’applicazione, scevra da discrezionalità, delle disposizioni di legge.

Cass. civ. n. 4683/2009

L’art. 23, comma 4, cod. strada, nell’assoggettare ad autorizzazione «la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse», va interpretato come una norma di genere nella quale la dizione altri mezzi pubblicitari sussume gli oggetti elencati al comma 1 e cioè le insegne, i manifesti, gli impianti di pubblicità o propaganda, i segni orizzontali reclamistici, le sorgenti luminose che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione; ne consegue che va considerata come sottoposta all’obbligo di autorizzazione, con relativa sanzione, anche l’apposizione di un’insegna commerciale (nella specie di metri lineari 2.50 x 0.60 sulla parte frontale di un edificio).

Cass. civ. n. 726/2008

In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alla violazione dell’art. 23 del codice della strada (installazione di insegne pubblicitarie senza autorizzazione), non sussiste l’esimente della buona fede come causa di esclusione della responsabilità, ai sensi dell’art. 3, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, ove sia esclusa la sussistenza di atti positivi dell’Amministrazione competente a concedere l’autorizzazione, volti a creare un ragionevole affidamento sulla legittimità della condotta contestata. (Nella specie si erano sanzionati i venditori ortofrutticoli per avere installato insegne pubblicitarie sui chioschi di vendita del mercato; la S.C. ha confermato il rigetto dell’opposizione in quanto le insegne erano state installate prima ancora della presentazione delle domande di autorizzazione e in difetto di prova dell’assunto degli opponenti, secondo il quale un dirigente del comune le aveva provvisoriamente autorizzate nell’attesa del provvedimento autorizzatorio).

Cass. civ. n. 17625/2007

L’illecito amministrativo, consistente nell’affissione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione sussiste anche nel caso in cui detti cartelli siano posti in proprietà private, ma visibili da strade o aree pubbliche e nonostante il Comune abbia incamerato la relativa imposta sulla pubblicità. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di pace che ha accertato la sussistenza del contestato addebito di collocazione non autorizzata di cartelli pubblicitari, segnatamente rilevando sia la loro visibilità dalla strada pubblica, benché posti all’interno di un’area privata, sia la mancanza di loro autorizzazione, sia il difetto di buona fede a capo all’autrice della violazione, società operante nel settore della vendita di spazi pubblicitari).

Cass. civ. n. 13842/2007

La collocazione di impianti pubblicitari su un autocarro, in sosta per più giorni su un’area privata ma in prossimità della strada pubblica e visibile dalla stessa, configura una violazione dell’art. 23, quarto comma, del codice della strada, che sanziona la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, ove effettuata senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada pubblica.

Cass. civ. n. 13230/2007

Le controversie relative all’impugnazione del provvedimento con cui l’ente proprietario della strada ordina, ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, d.lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 30 della legge n. 472 del 1999, la rimozione di impianto pubblicitario sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981, atteso che il comma 11 dell’art. 23 d.lgs. n. 285 cit., prevede una sanzione amministrativa per «chiunque viola le disposizioni del presente articolo», e che non può trovare applicazione il disposto dell’art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, non vertendosi in tema di uso del territorio, bensì di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica.

Cass. civ. n. 11721/2007

Le controversie riguardanti la materia relativa al divieto sancito dall’art. 23, d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) — che ha specificamente vietato (in deroga — per il principio di specialità — alla normativa generale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni ex art. 24, d.lgs. 509/1993) di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade, nell'ambito od in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche odi edifici o di luoghi di interesse storico o artistico — sono devolute, anche per quanto attiene alla sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva, alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza del pretore secondo il procedimento fissato dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n. 689. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento all’opposizione avverso l’ordinanza del sindaco di rimozione di un mezzo pubblicitario).

Cass. civ. n. 4869/2007

L’istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l’autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all’incolumità pubblica. Ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell’art. 23 codice della strada, non possono essere impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione.

Cass. civ. n. 25165/2006

In tema di violazione dell’art. 23, commi 4 e 11, codice della strada, che sanziona la collocazione lungo le strade di cartelli e di altri mezzi di pubblicità senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada, è irrilevante, ai fini della sussistenza dell’illecito, che l’interessato abbia avanzato istanza di autorizzazione e che sulla stessa l’ente proprietario non si sia pronunciato nei sessanta giorni successivi, dal momento che il suddetto termine, previsto dall’art. 53, comma 5, del regolamento al codice della strada, non è perentorio ed esso non risulta incluso nell’elenco di cui alla tabella B) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, che, in attuazione dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, contempla i casi in cui il silenzio sulla domanda di rilascio di una autorizzazione amministrativa produce gli effetti del suo accoglimento.

Cass. civ. n. 19787/2006

In materia di sanzioni amministrative per installazione di cartelli pubblicitari senza la prescritta autorizzazione comunale, in base all’art. 23 del codice della strada, soggetto responsabile è chi collo ca tali cartelli e mezzi pubblicitari; alla responsabilità di questi si aggiunge la responsabilità solida le, ove si tratti di soggetto diverso, del proprietario di tali cartelli, mentre non è solidalmente responsabile, non essendo previsto dalla legge, il soggetto che abbia commissionato la realizzazione del la campagna pubblicitaria.

Cass. civ. n. 18661/2006

L’interpretazione degli atti amministrativi deve ritenersi riservata all’apprezzamento del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, quando essa risulti contraria a logica ed incongrua e, cioè, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice all’atto amministrativo non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni. In ogni caso, la censura non può essere formulata mediante l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, essendo imprescindibile la specificazione dei canoni in concreto violati, delle norme ermeneutiche che sarebbero state effettivamente violate, specificandosi in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato. (Nella specie, alla stregua dei riportati principi, la S.C. ha rigettato il proposto ricorso, rilevando che la ricorrente si era inammissibilmente limitata a contrapporre la propria interpretazione a quella svolta dal giudice del merito, senza neppure riportare il contenuto dell’atto transattivo, ovvero i brani dai quali avrebbe potuto desumersi che con lo stesso era stata concessa l’autorizzazione di cui all’art. 23 del codice della strada, sostenendo apoditticamente che ciò era avvenuto e reiterando l’erronea affermazione relativa all’asserita discrezionalità dell’ente pubblico sull’applicabilità della predetta norma).

Cass. civ. n. 16128/2006

Qualora il Comune abbia agito in giudizio chiedendo il rimborso delle spese sostenute per la rimozione di impianti pubblicitari installati abusivamente, la controversia, avendo ad oggetto la violazione del divieto di cui all’art. 23, del codice della strada, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto previsto dalla legge 689 del 1981.

Cass. civ. n. 15000/2006

In tema di violazione dell’art. 23 del codice della strada, che sanziona l’affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari lungo le strade, è tenuto al pagamento della sanzione, in solido con l’autore materiale della violazione, anche il partito politico proprietario dei manifesti e beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che l’art. 6, primo e terzo comma, della legge n. 689 del 1981 individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione della infrazione, e nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l’interesse ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, i titoli stessi della solidarietà del proprietario o di detti enti con l'autore della violazione, indipendentemente dalla identificazione della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di pace che aveva ritenuto in via presuntiva che il partito politico che aveva proposto opposizione avverso numerosi verbali di contestazione di violazioni dell’art. 23 del codice della strada per affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari in suo favore fosse il proprietario dei manifesti affissi, stabilendo che esso era tenuto al pagamento della sanzione per non aver fornito la prova di una condotta positiva dei suoi dirigenti o responsabili, volta ad impedire l’abusiva affissione di detti manifesti).

Cass. civ. n. 461/2006

In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del codice della strada, nel procedimento di opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione prefettizia applicativa della sanzione accessoria della rimozione di un impianto pubblicitario e del ripristino dello stato dei luoghi non possono essere fatti valere vizi inerenti al verbale di accertamento della infrazione — che è atto impugnabile autonomamente, a prescindere, cioè, dalla successiva adozione, da parte dell’autorità competente, della ordinanza-ingiunzione —, avuto riguardo al fatto che l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione principale pecuniaria comporta l’accettazione della sanzione, e quindi il riconoscimento, da parte del destinatario della stessa, della propria responsabilità: sicché gli unici vizi che possono essere dedotti in sede di opposizione avverso il provvedimento applicativo della sanzione accessoria sono quelli propri del procedimento che si conclude con l’applicazione di detta sanzione e del provvedimento sanzionatorio.

Cass. civ. n. 27799/2005

In tema di violazione dell’art. 23 del codice della strada, che sanziona la collocazione lungo le strade di manifesti o mezzi di propaganda in grado di ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero di renderne più difficile la comprensione o di ridurne la visibilità, va ritenuto responsabile, insieme all’autore materiale della violazione, non importa se identificato o meno, anche il partito politico beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che l’art. 6 della legge n. 689 del 1981 considera obbligato in solido con l’autore della violazione la persona rivestita dell’autorità o incaricata della vigilanza nei suoi confronti, situazione che certamente si riscontra tra un partito politico ed i suoi associati o coloro che comunque, ne eseguono le disposizioni.

Cass. civ. n. 24787/2005

La violazione, con un’unica condotta, dell’art. 23 del codice della strada, che vieta la collocazione sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, o in prossimità della stessa, di «insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione», e del successivo art. 25, che vieta, invece, di utilizzare «con propri impianti ed opere», senza autorizzazione dell’ente proprietario, la sede stradale e le relative pertinenze, integra un’ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi, la quale è configurabile ogni qual volta le singole disposizioni di legge violate, essendo rivolte a tutelare interessi giuridici obiettivamente diversi, non siano tra loro in rapporto di specialità.

Cass. civ. n. 22339/2004

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade, o in vista di esse, è soggetta, ex art. 23, comma quarto, c.d.s., a specifica autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, ovvero, nell’interno dei centri abitati, dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale; tuttavia, questa specifica autorizzazione non è necessaria nel caso in cui ente proprietario della strada sia il Comune, il quale, per la realizzazione di un manufatto avente finalità pubblicitaria, abbia rilasciato la concessione edilizia contenente la valutazione della sua compatibilità con le norme del codice della strada, in quanto in questa ipotesi la concessione assorbe l’autorizzazione art. 23, c.d.s., tenuto anche conto che l’art. 53 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992) riserva ai regolamenti comunali la disciplina per il rilascio di detta autorizzazione.

Cass. civ. n. 6632/1998

Ai sensi dell’art. 11, T.U. 15 giugno 1959, n. 393 (norme sulla circolazione stradale), il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati, lungo le strade o in vista di esse (ma in area di proprietà privata), è soggetto ad autorizzazione dell’ente proprietario della strada (nella specie la Provincia), il quale può disporre la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non aventi le caratteristiche prescritte ed ha, in relazione a tale potere autorizzatorio, anche un potere sanzionatorio potendo comminare una sanzione amministrativa in caso di collocazione di cartelli e dei mezzi pubblicitari senza autorizzazione; ma, nel regime precedente al nuovo codice della strada (art. 53, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) ed in mancanza di un’espressa specifica previsione (come nel caso dell’ANAS: legge n. 59 del 1961), l’ente suddetto non ha alcun potere impositivo sicché (fermo restando l'assoggettamento all’obbligo di corrispondere al Comune l’imposta di pubblicità prevista dalla legge) non può imporre all’esercente della pubblicità alcuna prestazione pecuniaria in funzione di corrispettivo dell’uso particolare della strada.

Cass. civ. n. 5803/1998

A norma dell'art. 11 D.P.R. n. 393 del 1959 (applicabile per il periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice della strada, privo di efficacia retroattiva), la provincia ha il potere di autorizzare l'installazione di cartelli pubblicitari nella proprietà privata fiancheggianti una strada provinciale e comprese nella cosiddetta «zona di rispetto», ma non ha il potere di imporre all'esercente di detta pubblicità una prestazione pecuniaria che, non ponendosi in funzione di un so particolare di un bene demaniale, si tradurrebbe in un obbligo di natura tributaria al quale il privato potrebbe rimanere assoggettato solo in forza di una espressa previsione di legge, non rinvenibile nell'ordinamento, e in particolare nel codice della strada e nel relativo regolamento di attuazione applicabile ratione temporis; ne consegue che una pretesa avanzata in tal senso da parte dell'amministrazione finanziaria deve ritenersi priva di supporto normativo e azionata in carenza di potere e che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento.

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Consulenze legali
relative all'articolo 23 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. P. chiede
martedì 03/10/2023
“Spett. redazione, vivo in una casa singola con licenza edilizia regolarmente approvata del comune in una lottizzazione anch’essa regolarmente approvata. All’interno vi sono due strade vicinali (quindi pubbliche) una di esse è stata chiusa e l’altra è l’unico accesso. Tutta la segnaletica sia orizzontale che verticale è stata posta da un fantomatico condominio quindi non dal comune e comunque non a norma. Tra queste all’ingresso dell’unico accesso su strada vicinale e quindi pubblica è stato posto un cartello con la scritta “PROPRIETA’ PRIVATA”. Vorrei sapere se è ammissibile che tale cartello possa sussistere e se sia un atto illegale da codice civile o da codice penale. Grazie
Cordialmente”
Consulenza legale i 06/10/2023
Ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada, la collocazione di cartelli lungo le strade o in vista di esse è soggetta, in ogni caso, ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada o, nel caso di centri abitati, da parte del Comune, nel rispetto delle caratteristiche previste dal Codice e dal Regolamento di attuazione.

I cartelli stradali, infatti, al fine di non costituire intralcio ai guidatori, devono rispettare determinate caratteristiche tecniche relative sia alla distanza sia ai colori e alle dimensioni come dettagliatamente previste dal Regolamento di attuazione.

La mancata preventiva autorizzazione necessaria, secondo quanto previsto dal Codice, sia nel caso in cui il cartello sia installato su strada privata sia, come ci viene riferito nel caso di specie, su strada pubblica, comporta l’abusività dell’installazione effettuata e il responsabile dell’installazione potrà essere punito con la sanzione amministrativa da € 430 a € 1.731.


G. B. chiede
domenica 21/05/2023
“Buongiorno, sono un artista di XXX.<br />
Ho una galleria d’arte dove espongo le mie opere.<br />
Fuori della galleria ho una concessione permanente di spazio pubblico di circa 20 mq dove ho inserito dei vasi con fiori.<br />
Essendo proprietario di una macchina d’epoca Fiat 500 L del 1971 (bellissima) perfettamente funzionante e assicurata, mi è venuta l’idea di posizionarla all’interno del mio spazio esterno per utilizzarla come attrattiva alla mia galleria, ad esempio mettendo nel portapacchi posteriore una valigia antica con dei grandi pennelli e tubetti di colore e delle tele che uscivano dal tettino. L’idea mi sembra carina, anche perché l’autovettura è da considerare una vera e propria opera d’arte tanto che è esposta al MOMA di New York.<br />
Ho parlato con il comandante della Polizia municipale del mio paese il quale mi ha detto che non era possibile parcheggiare la macchina nel mio spazio in quanto in quella via c’era il divieto di sosta. Inutili sono state le mie rimostranze dicendo che la macchina era parcheggiata nel mio spazio che io regolarmente pago e che serviva a scopo pubblicitario.<br />
In realtà potrei metterci di tutto una botte, un armadio ma non una macchina.<br />
Ho iniziato ad informarmi e mi è venuta l’idea di posizionare la macchina sopra a una piccola pedana in questo modo la macchina non tocca più la strada ma diventa come una scultura, una pubblicità.<br />
Vorrei sapere cortesemente se la mia idea è valida o se esistono altre possibilità per mettere questa piccola autovettura a scopo pubblicitario davanti al mio locale. Grazie”
Consulenza legale i 26/05/2023
Per rispondere al quesito è necessario prendere le mosse dal “Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” del Comune di riferimento.

Tale regolamento individua diverse tipologie di mezzi pubblicitari, tra le quali anche l’impianto di pubblicità o propaganda, che è definito come qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti (questa definizione corrisponde a quella dell’art. 47 del Regolamento di attuazione del Codice della strada) (art. 4).
La definizione sembra abbastanza ampia, tanto da ricomprendere anche l’installazione dell’auto su una pedana, che servirebbe a segnalare – o meglio a pubblicizzare – la presenza dello studio artistico, oltre a notare che lo stesso articolo 5 specifica che l’elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
In ogni caso, è previsto il pagamento di un canone (diverso da quello già versato per l’occupazione di suolo pubblico), in quanto appare difficile – a meno di diverse indicazioni da parte degli uffici competenti – ricondurre la struttura che si vuole installare all’ipotesi di esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione.

Inoltre, bisogna tenere conto che la pubblicità su strade pubbliche è soggetta alle disposizioni dall’art. 23 del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, che fissano ad esempio distanze minime da rispettare rispetto agli incroci e altre disposizioni atte ad evitare che gli impianti possano causare intralcio alla circolazione.

Infine, il Regolamento prevede che la collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale debba essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

In definitiva, non sembra che nel Regolamento comunale vi siano disposizioni ostative a realizzare quanto illustrato nel quesito, con l’avvertenza che:
1- è necessario comunque verificare che non vi siano prescrizioni incompatibili nella concessione di suolo pubblico già rilasciata in suo favore;
2- verrà comunque richiesto almeno un parere alla Polizia locale, che verificherà se l’installazione sia di intralcio alla viabilità o sia contrastante con i divieti puntuali posti dal Codice della strada, in presenza dei quali verrà negata l’autorizzazione;
3- Il Comune potrebbe comunque ritenere, a titolo di precauzione per evitare contestazioni vista la presenza del divieto di sosta, che la presenza della pedana non sia sufficiente, richiedendo invece che il veicolo sia messo in condizione di non poter circolare.