Cass. civ. n. 26346/2017
L’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, la cui collocazione sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, o in prossimità di essa è vietata dall’art. 23 C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), in considerazione delle loro caratteristiche e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue, devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione.
Cass. civ. n. 18565/2017
Le ragioni per le quali è esclusa l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso in ordine all’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade, attinenti alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l’incolumità di persone e cose, sussistono anche per il rinnovo di tale autorizzazione, dovendo l’ente proprietario della strada rivalutare, con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, tutti i presupposti che consentivano l’installazione dell’impianto pubblicitario.
Cass. civ. n. 167/2016
In tema di violazioni previste dal codice della strada, la sanzione prevista dall’art. 23, comma 13-bis, cod. strada, per l’omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell’ente titolare della strada è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al comma 11 del citato art. 23 relativa all’abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti e a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all’obbligo di rimozione e l’installatore abusivo, sicché, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva [...].
Cass. civ. n. 10640/2015
In tema di abusiva installazione di cartelloni ed altri mezzi pubblicitari costituenti fonte di pericolo o di disordine del sistema stradale, l’art. 23, commi 13-bis e 13-quater, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), nell’attribuire agli enti proprietari delle strade o al concessionario il potere-dovere della loro rimozione, distingue a seconda che gli immobili su cui essi insistano siano di proprietà privata o pubblica (demaniale o rientrante nel patrimonio dei proprietari delle strade), atteso che, nella prima ipotesi, l’ente deve diffidare l’autore della violazione ed il proprietario dell’area, ove risulti collocato il cartellone, alla sua rimozione entro dieci giorni dalla relativa notifica, e, in mancanza, può asportarlo in danno dei responsabili con recupero delle spese sostenute tramite le normali azioni civili, mentre, nella seconda, l’ente deve eseguire senza indugio la rimozione del cartellone e, per il recupero delle spese sopportate, deve trasmetterne la nota al prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza ingiunzione di pagamento.
Cass. pen. n. 39796/2013
La sistemazione di un cartellone pubblicitario richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando, per le sue rilevanti dimensioni, comporti sotto il profilo urbanistico ed edilizio un sostanziale mutamento del territorio rispetto al suo contesto preesistente. (In motivazione, la Corte ha osservato che non vi è rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale in materia urbanistica e antisismica del D.P.R. n. 380 del 2001 e quella amministrativa del D.Lgs. n. 507 del 1993).
Cass. civ. n. 1040/2012
In tema di violazione dell’art. 23 del codice della strada, che sanziona l’affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari lungo le strade, è tenuto al pagamento della sanzione, in solido con l’autore materiale della violazione, anche il partito politico proprietario dei manifesti e beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che l’art. 6 primo e terzo comma, della legge 24 novembre 1971, n. 689 individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione dell’infrazione e nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l’interesse ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, i titoli stessi della solidarietà del proprietario o di detti enti con l’autore della violazione, indipendentemente dalla identificazione della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di pace, che aveva ritenuto che il partito politico — il quale aveva proposto opposizione al verbale di contestazione della violazione di affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari in suo favore — fosse tenuto al pagamento della sanzione per non aver dato prova dell’insussistenza della sua responsabilità).
Cass. civ. n. 21606/2011
In tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell'applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l’abusiva installazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall’art. 23, comma 13-bis, per l’omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell’ente titolare della strada, non occorre che al proprietario (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria (commi 7 e 13-bis del citato art. 23), ferma restando la possibilità per il proprietario (o il possessore) del suolo di dedurre, in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’illegittimità derivata del verbale a lui rivolto per l’insussistenza della violazione presupposta, ossia per la mancata installazione dei cartelli pubblicitari o per la non abusività dei medesimi.
Cass. civ. n. 4045/2011
L'istituto del silenzio assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241 del 1990 in termini generali, non si applica nella materia delle affissioni pubblicitarie; ne consegue che la posa in opera non autorizzata di impianti per affissioni pubblicitarie è da considerarsi abusiva ed è doverosa l'attività di repressione dell'illecito da parte del Comune ai sensi dell'art. 97 Cost. (Nella specie una società aveva proposto domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune per l'apposizione della scritta «affissione abusiva» sui detti impianti dopo la asserita formazione del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione).
Cass. civ. n. 15170/2010
In caso di violazione del divieto, previsto dall’art. 23 cod. strada, di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade in assenza di autorizzazione, l’opposizione avverso il provvedimento di irrogazione sia della sanzione pecuniaria che di quella, accessoria, della rimozione della pubblicità abusiva, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché in entrambi i casi la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma si limita all’applicazione, scevra da discrezionalità, delle disposizioni di legge.
Cass. civ. n. 4683/2009
L’art. 23, comma 4, cod. strada, nell’assoggettare ad autorizzazione «la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse», va interpretato come una norma di genere nella quale la dizione altri mezzi pubblicitari sussume gli oggetti elencati al comma 1 e cioè le insegne, i manifesti, gli impianti di pubblicità o propaganda, i segni orizzontali reclamistici, le sorgenti luminose che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione; ne consegue che va considerata come sottoposta all’obbligo di autorizzazione, con relativa sanzione, anche l’apposizione di un’insegna commerciale (nella specie di metri lineari 2.50 x 0.60 sulla parte frontale di un edificio).
Cass. civ. n. 726/2008
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alla violazione dell’art. 23 del codice della strada (installazione di insegne pubblicitarie senza autorizzazione), non sussiste l’esimente della buona fede come causa di esclusione della responsabilità, ai sensi dell’art. 3, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, ove sia esclusa la sussistenza di atti positivi dell’Amministrazione competente a concedere l’autorizzazione, volti a creare un ragionevole affidamento sulla legittimità della condotta contestata. (Nella specie si erano sanzionati i venditori ortofrutticoli per avere installato insegne pubblicitarie sui chioschi di vendita del mercato; la S.C. ha confermato il rigetto dell’opposizione in quanto le insegne erano state installate prima ancora della presentazione delle domande di autorizzazione e in difetto di prova dell’assunto degli opponenti, secondo il quale un dirigente del comune le aveva provvisoriamente autorizzate nell’attesa del provvedimento autorizzatorio).
Cass. civ. n. 17625/2007
L’illecito amministrativo, consistente nell’affissione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione sussiste anche nel caso in cui detti cartelli siano posti in proprietà private, ma visibili da strade o aree pubbliche e nonostante il Comune abbia incamerato la relativa imposta sulla pubblicità. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di pace che ha accertato la sussistenza del contestato addebito di collocazione non autorizzata di cartelli pubblicitari, segnatamente rilevando sia la loro visibilità dalla strada pubblica, benché posti all’interno di un’area privata, sia la mancanza di loro autorizzazione, sia il difetto di buona fede a capo all’autrice della violazione, società operante nel settore della vendita di spazi pubblicitari).
Cass. civ. n. 13842/2007
La collocazione di impianti pubblicitari su un autocarro, in sosta per più giorni su un’area privata ma in prossimità della strada pubblica e visibile dalla stessa, configura una violazione dell’art. 23, quarto comma, del codice della strada, che sanziona la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, ove effettuata senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada pubblica.
Cass. civ. n. 13230/2007
Le controversie relative all’impugnazione del provvedimento con cui l’ente proprietario della strada ordina, ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, d.lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 30 della legge n. 472 del 1999, la rimozione di impianto pubblicitario sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981, atteso che il comma 11 dell’art. 23 d.lgs. n. 285 cit., prevede una sanzione amministrativa per «chiunque viola le disposizioni del presente articolo», e che non può trovare applicazione il disposto dell’art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, non vertendosi in tema di uso del territorio, bensì di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica.
Cass. civ. n. 11721/2007
Le controversie riguardanti la materia relativa al divieto sancito dall’art. 23, d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) — che ha specificamente vietato (in deroga — per il principio di specialità — alla normativa generale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni ex art. 24, d.lgs. 509/1993) di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade, nell'ambito od in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche odi edifici o di luoghi di interesse storico o artistico — sono devolute, anche per quanto attiene alla sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva, alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza del pretore secondo il procedimento fissato dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n. 689. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento all’opposizione avverso l’ordinanza del sindaco di rimozione di un mezzo pubblicitario).
Cass. civ. n. 4869/2007
L’istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l’autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all’incolumità pubblica. Ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell’art. 23 codice della strada, non possono essere impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione.
Cass. civ. n. 25165/2006
In tema di violazione dell’art. 23, commi 4 e 11, codice della strada, che sanziona la collocazione lungo le strade di cartelli e di altri mezzi di pubblicità senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada, è irrilevante, ai fini della sussistenza dell’illecito, che l’interessato abbia avanzato istanza di autorizzazione e che sulla stessa l’ente proprietario non si sia pronunciato nei sessanta giorni successivi, dal momento che il suddetto termine, previsto dall’art. 53, comma 5, del regolamento al codice della strada, non è perentorio ed esso non risulta incluso nell’elenco di cui alla tabella B) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, che, in attuazione dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, contempla i casi in cui il silenzio sulla domanda di rilascio di una autorizzazione amministrativa produce gli effetti del suo accoglimento.
Cass. civ. n. 19787/2006
In materia di sanzioni amministrative per installazione di cartelli pubblicitari senza la prescritta autorizzazione comunale, in base all’art. 23 del codice della strada, soggetto responsabile è chi collo ca tali cartelli e mezzi pubblicitari; alla responsabilità di questi si aggiunge la responsabilità solida le, ove si tratti di soggetto diverso, del proprietario di tali cartelli, mentre non è solidalmente responsabile, non essendo previsto dalla legge, il soggetto che abbia commissionato la realizzazione del la campagna pubblicitaria.
Cass. civ. n. 18661/2006
L’interpretazione degli atti amministrativi deve ritenersi riservata all’apprezzamento del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, quando essa risulti contraria a logica ed incongrua e, cioè, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice all’atto amministrativo non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni. In ogni caso, la censura non può essere formulata mediante l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, essendo imprescindibile la specificazione dei canoni in concreto violati, delle norme ermeneutiche che sarebbero state effettivamente violate, specificandosi in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato. (Nella specie, alla stregua dei riportati principi, la S.C. ha rigettato il proposto ricorso, rilevando che la ricorrente si era inammissibilmente limitata a contrapporre la propria interpretazione a quella svolta dal giudice del merito, senza neppure riportare il contenuto dell’atto transattivo, ovvero i brani dai quali avrebbe potuto desumersi che con lo stesso era stata concessa l’autorizzazione di cui all’art. 23 del codice della strada, sostenendo apoditticamente che ciò era avvenuto e reiterando l’erronea affermazione relativa all’asserita discrezionalità dell’ente pubblico sull’applicabilità della predetta norma).
Cass. civ. n. 16128/2006
Qualora il Comune abbia agito in giudizio chiedendo il rimborso delle spese sostenute per la rimozione di impianti pubblicitari installati abusivamente, la controversia, avendo ad oggetto la violazione del divieto di cui all’art. 23, del codice della strada, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto previsto dalla legge 689 del 1981.
Cass. civ. n. 15000/2006
In tema di violazione dell’art. 23 del codice della strada, che sanziona l’affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari lungo le strade, è tenuto al pagamento della sanzione, in solido con l’autore materiale della violazione, anche il partito politico proprietario dei manifesti e beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che l’art. 6, primo e terzo comma, della legge n. 689 del 1981 individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione della infrazione, e nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l’interesse ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, i titoli stessi della solidarietà del proprietario o di detti enti con l'autore della violazione, indipendentemente dalla identificazione della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di pace che aveva ritenuto in via presuntiva che il partito politico che aveva proposto opposizione avverso numerosi verbali di contestazione di violazioni dell’art. 23 del codice della strada per affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari in suo favore fosse il proprietario dei manifesti affissi, stabilendo che esso era tenuto al pagamento della sanzione per non aver fornito la prova di una condotta positiva dei suoi dirigenti o responsabili, volta ad impedire l’abusiva affissione di detti manifesti).
Cass. civ. n. 461/2006
In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del codice della strada, nel procedimento di opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione prefettizia applicativa della sanzione accessoria della rimozione di un impianto pubblicitario e del ripristino dello stato dei luoghi non possono essere fatti valere vizi inerenti al verbale di accertamento della infrazione — che è atto impugnabile autonomamente, a prescindere, cioè, dalla successiva adozione, da parte dell’autorità competente, della ordinanza-ingiunzione —, avuto riguardo al fatto che l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione principale pecuniaria comporta l’accettazione della sanzione, e quindi il riconoscimento, da parte del destinatario della stessa, della propria responsabilità: sicché gli unici vizi che possono essere dedotti in sede di opposizione avverso il provvedimento applicativo della sanzione accessoria sono quelli propri del procedimento che si conclude con l’applicazione di detta sanzione e del provvedimento sanzionatorio.
Cass. civ. n. 27799/2005
In tema di violazione dell’art. 23 del codice della strada, che sanziona la collocazione lungo le strade di manifesti o mezzi di propaganda in grado di ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero di renderne più difficile la comprensione o di ridurne la visibilità, va ritenuto responsabile, insieme all’autore materiale della violazione, non importa se identificato o meno, anche il partito politico beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che l’art. 6 della legge n. 689 del 1981 considera obbligato in solido con l’autore della violazione la persona rivestita dell’autorità o incaricata della vigilanza nei suoi confronti, situazione che certamente si riscontra tra un partito politico ed i suoi associati o coloro che comunque, ne eseguono le disposizioni.
Cass. civ. n. 24787/2005
La violazione, con un’unica condotta, dell’art. 23 del codice della strada, che vieta la collocazione sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, o in prossimità della stessa, di «insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione», e del successivo art. 25, che vieta, invece, di utilizzare «con propri impianti ed opere», senza autorizzazione dell’ente proprietario, la sede stradale e le relative pertinenze, integra un’ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi, la quale è configurabile ogni qual volta le singole disposizioni di legge violate, essendo rivolte a tutelare interessi giuridici obiettivamente diversi, non siano tra loro in rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 22339/2004
La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade, o in vista di esse, è soggetta, ex art. 23, comma quarto, c.d.s., a specifica autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, ovvero, nell’interno dei centri abitati, dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale; tuttavia, questa specifica autorizzazione non è necessaria nel caso in cui ente proprietario della strada sia il Comune, il quale, per la realizzazione di un manufatto avente finalità pubblicitaria, abbia rilasciato la concessione edilizia contenente la valutazione della sua compatibilità con le norme del codice della strada, in quanto in questa ipotesi la concessione assorbe l’autorizzazione art. 23, c.d.s., tenuto anche conto che l’art. 53 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992) riserva ai regolamenti comunali la disciplina per il rilascio di detta autorizzazione.
Cass. civ. n. 6632/1998
Ai sensi dell’art. 11, T.U. 15 giugno 1959, n. 393 (norme sulla circolazione stradale), il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati, lungo le strade o in vista di esse (ma in area di proprietà privata), è soggetto ad autorizzazione dell’ente proprietario della strada (nella specie la Provincia), il quale può disporre la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non aventi le caratteristiche prescritte ed ha, in relazione a tale potere autorizzatorio, anche un potere sanzionatorio potendo comminare una sanzione amministrativa in caso di collocazione di cartelli e dei mezzi pubblicitari senza autorizzazione; ma, nel regime precedente al nuovo codice della strada (art. 53, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) ed in mancanza di un’espressa specifica previsione (come nel caso dell’ANAS: legge n. 59 del 1961), l’ente suddetto non ha alcun potere impositivo sicché (fermo restando l'assoggettamento all’obbligo di corrispondere al Comune l’imposta di pubblicità prevista dalla legge) non può imporre all’esercente della pubblicità alcuna prestazione pecuniaria in funzione di corrispettivo dell’uso particolare della strada.
Cass. civ. n. 5803/1998
A norma dell'art. 11 D.P.R. n. 393 del 1959 (applicabile per il periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice della strada, privo di efficacia retroattiva), la provincia ha il potere di autorizzare l'installazione di cartelli pubblicitari nella proprietà privata fiancheggianti una strada provinciale e comprese nella cosiddetta «zona di rispetto», ma non ha il potere di imporre all'esercente di detta pubblicità una prestazione pecuniaria che, non ponendosi in funzione di un so particolare di un bene demaniale, si tradurrebbe in un obbligo di natura tributaria al quale il privato potrebbe rimanere assoggettato solo in forza di una espressa previsione di legge, non rinvenibile nell'ordinamento, e in particolare nel codice della strada e nel relativo regolamento di attuazione applicabile ratione temporis; ne consegue che una pretesa avanzata in tal senso da parte dell'amministrazione finanziaria deve ritenersi priva di supporto normativo e azionata in carenza di potere e che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento.