(massima n. 1)
La violenza richiesta ai fini del delitto di violenza privata consiste in un'energia fisica che può esercitarsi sulle persone (ma anche sulle cose) e tale costrizione di altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa può essere realizzata con i mezzi più diversi, la cui idoneità va valutata anche in rapporto alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto passivo che si intende privare della capacità di autodeterminazione secondo la propria libera volontà. Quando tale costrizione non si sia verificata per fatto indipendente dalla volontà del colpevole è configurabile il tentativo di violenza privata.