(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) č necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertą di movimento o della capacitą di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtł del principio di offensivitą, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertą di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontą. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell'imputato che, al fine di fare rispettare il regolamento condominiale, aveva reiteratamente minacciato, aggredito ed ingiuriato alcuni minorenni che facevano rumori giocando nel cortile condominiale con dei palloni, ed aveva tagliato questi ultimi con un coltello, in quanto tale condotta non aveva impedito ai giovani di riprendere gli stessi giochi).