(massima n. 1)
In tema di violenza privata, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. L'azione o l'omissione, che la violenza o minaccia sono rivolte ad ottenere dal soggetto passivo, devono essere determinate, poiché, ove manchi questa determinatezza, si avranno i singoli reati di minaccia, molestie, ingiuria ma non quello di violenza privata. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la carenza di detta «determinatezza» si evincesse dalla stessa contestazione accusatoria in cui gli atti di violenza e di natura intimidatoria erano ritenuti integranti, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui le persone offese sarebbero state costrette, mentre l'obiettivo avuto di mira dall'imputato (l'interruzione di un rapporto matrimoniale) veniva qualificato come ulteriore connotazione soggettiva della condotta incriminata.