(massima n. 1)
Le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalitą esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e, pertanto, (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio "tempus regit actum" e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo. (Principio affermato in relazione alla modifica dell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, relativo alla previsione della concedibilitą dei permessi premio ai detenuti per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione solo in caso di collaborazione con la giustizia).