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Articolo 1 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Reati e pene: disposizione espressa di legge

Dispositivo dell'art. 1 Codice Penale

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge(1), né con pene che non siano da essa stabilite(2).

Note

(1) La norma recepisce nel sistema normativo penale il c.d. principio di legalità formale (nullum poena nullum crimen sine lege) secondo cui reato è solo ciò che è previsto come tale dalla legge. Su tratta di un principio di carattere generale, già espresso nell'art.art. 25 Cost., comma 2, in virtù del quale: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso», e parimenti confermato dagli artt. 7 Cedu e 49 della Carta di Nizza, nonché l'art. 14 delle disp. prel. al codice penale.
(2) Si ribadisce il principio della riserva di legge anche in relazione alle pene, nonostante la Costituzione non vi faccia riferimento. Aspetto che non può non essere considerato, anche a fronte di quanto dispone l'art. art. 25 Cost. comma 3, il quale estende il principio di riserva di legge alle misure di sicurezza.

Ratio Legis

La norma accoglie nel sistema codicistico il principio di legalità nella sua accezione formale, in virtù del quale la norma penale è legittima solo ove il suo oggetto sia stabilito da una legge precisa e determinata.
Non trova quindi spazio la concezione sostanziale, propria degli ordinamenti di tipo assolutistico, che invece individua come reato ogni fatto socialmente pericoloso, a prescindere dalla sussistenza di una previsione di legge che lo configuri espressamente come fatto penalmente rilevante.
Il principio, costituzionalizzato attraverso l'art. 25 Cost., è affermato con riferimento al precetto e alla pena tanto quanto alle misure di sicurezza, come confermato dall'art. 199 c.p., ed è giustificato da esigenze di certezza e di salvaguardia del cittadino dagli arbitri del potere esecutivo e giudiziario. La dottrina ritiene che tale principio assuma quattro diverse caratterizzazioni:

  • la riserva di legge
  • l'irretroattività
  • la determinatezza o tassatività e
  • il divieto di analogia.

Secondo il principio della riserva di legge, l'organo legislativo è l'unico depositario del potere di legiferare in materia penalistica, al fine di possibili abusi del potere esecutivo.

A sua sua volta l'irretroattività, invece, ha la funzione di tutelare il cittadino nei confronti del potere legislativo.

Infine, al fine di proteggere soprusi eventualmente realizzabili dal potere giudiziario, il legislatore ha posto la necessità che la norma sia sufficientemente precisa, determinata (principio di tassatività) e che questa venga applicata sono in relazione ai casi da questa regolati (divieto di analogia), eccetto i casi in cui l'applicazione analogica possa risultare favorevole all'agente (analogia in bonam partem).

Brocardi

Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege

Spiegazione dell'art. 1 Codice Penale

L'articolo in oggetto descrive il principio di legalità, sancito in primis dall'art. 25, co. 2 Cost., a tenore del quale “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
Strettamente collegato ad esso, costituendone un corollario fondamentale, è il principio di riserva di legge, secondo il quale spetta solo alla legge dello Stato disciplinare fattispecie penalmente rilevanti.
In virtù di tale principio, l'unica fonte normativa in materia penale sarebbe quindi la legge statale, venendo affidato così in via esclusiva al legislatore (Parlamento) il compito di criminalizzare le condotte umane, nel pieno rispetto del principio di separazione dei poteri.
Parte della dottrina ritiene che tale assunto debba essere interpretato in senso restrittivo ovvero solo la legge, qui da intendersi in senso formale, è fonte legittima del diritto penale. Infatti, essendo essa diretta emanazione dell'organo legislativo, si pone come il risultato di scelte di criminalizzazione adeguatamente discusse, con la partecipazione anche delle minoranze e delle forze di opposizione.
Prevale però in dottrina la considerazione per cui, ai fini dell'integrazione del principio della riserva di legge, anche la legge in senso materiale - decreto legislativo (art. 76 Cost.) e decreto-legge (artt. 77 Cost.) - sarebbe legittimata a produrre norme incriminatrici.
Per quanto riguarda le leggi regionali, stante la competenza esclusiva dello Stato in tale materia, queste non si considerano parte delle fonti di produzione del diritto penale, salvo quei casi in cui siano le stesse norme penali statali a fare riferimento a norme di ordinamenti regionali (si veda a tal proposito l'art. 44 del T.U. edilizia, nell'ambito del quale riveste un ruolo fondamentale la normativa regionale, la quale disciplina le zone nelle quali esistono vincoli ambientali o paesaggistici).

Il punto più discusso riguarda però gli atti del potere esecutivo. La dottrina si chiede se quindi la riserva di legge abbia carattere assoluto, imponendo così al legislatore di disciplinare esaustivamente la materia, oppure relativo, rimettendo al legislatore ordinario solo l'individuazione dei principi cardine, con la possibilità di rinvio a fonti subordinate per il completamento della disciplina.
La dottrina dominante e la stessa Corte Costituzionale sostengono che tale riserva abbia carattere “tendenzialmente assoluto”, in quanto il legislatore è l'unico organo deputato alla creazione di norme incriminatrici e il rinvio all'atto normativo secondario è legittimo solo qualora riguardi la determinazione in chiave tecnica di un elemento della fattispecie. Ad esempio, l'art. 73 del T.U. 9-10-1990, n. 309, prevede come reato e punisce gravemente il traffico di stupefacenti. Orbene, nel citato articolo non sono indicate le «sostanze» il cui traffico è vietato, ma si rinvia genericamente ad elenchi previsti in «tabelle» compilate dal Ministero della Sanità. Come si vede, quindi, in tale caso il precetto penale trova un'integrazione necessaria in un atto amministrativo governativo.
Negli stessi limiti, la Suprema Corte ha ritenuto legittime le cosiddette “norme penali in bianco”, in cui la sola sanzione è prevista ex lege, mentre il precetto penale, ovvero il comportamento vietato, in quanto non specificatamente determinato, deve essere integrato da atti normativi di grado inferiore. Classici esempi si riscontrano negli artt. 329 e 650 del codice penale.

Menzione a parte merita il rapporto tra la legge nazionale e ordinamento comunitario.

Il Trattato di Lisbona ha previsto, attraverso l'art. 83 del TFUE, la possibilità per l'Unione Europea di emanare norme di carattere penale. In particolare, il Parlamento e il Consiglio sono autorizzati ad emanare direttive che stabiliscano "norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni".
Si pensi a tal riguardo alle sfere di criminalità legate al terrorismo, alla tratta degli esseri umani, al traffico illecito di stupefacenti, ecc.
Inoltre, le direttive possono stabilire norme minime anche quando si renda indispensabile, al fine di attuare un'efficace politica dell'Unione, un "ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale".
Anche al di fuori delle sue specifiche aree di competenza in materia penale, è opportuno osservare come sia interesse espresso dell'Unione Europea che gli Stati comminino delle sanzioni che risultino "effettive", "proporzionate" e "dissuasive", in modo che l'intero sistema repressivo comunitario risponda alle medesime logiche punitive.
A tal riguardo, merita un'attenzione specifica la nota "vicenda Taricco", nell'ambito della quale veniva contestata dalla Corte di Giustizia la disciplina nazionale della prescrizione la quale, prevedendo un termine massimo pur in presenza di atti interruttivi, avrebbe potuto determinare l'impunità di alcune frodi in materia di IVA, pregiudicando gli interessi dell'Unione Europea.
In particolare, in virtù del principio del "primato del diritto UE", affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza "Simmenthal" del 9 marzo 1978, l'Italia avrebbe dovuto disapplicare la disciplina della prescrizione, pur producendo effetti in malam partem per l'imputato, allorquando l'applicazione degli articoli 160 e 161 del Codice Penale potessero ostare in un "numero considerevole di casi" alla repressione di "gravi frodi".
Tale pretesa della Corte di Lussemburgo di disapplicare la disciplina della prescrizione ha prodotto delicati problemi di coordinamento con la disciplina nazionale, in particolare con il principio di legalità.
Per questo motivo, la Corte Costituzionale ha attivato i cosiddetti "controlimiti", costituiti dai principi fondamentali ed inderogabili dell'ordinamento interno, affermando come per il diritto nazionale la prescrizione sia istituto di diritto sostanziale e non processuale e, in quanto tale, richiede il rispetto dell'art. 25 Cost. e dell'art. 2 del c.p..
Inoltre, viene riscontrato dalla Consulta un deficit di determinatezza dell'art. 325 TFUE invocato dalla Corte di Giustizia per quanto attiene alle locuzioni "numero considerevole di casi" e "gravi frodi"; espressioni che, in quanto estremamente vaghe e generiche, rimetterebbero al giudice una decisione che travalica l'ambito fisiologico della sua discrezionalità.
In virtù della considerazione per cui la determinatezza del precetto penale costituisce corollario del principio di legalità, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 2018, ha affermato che "a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all'ingresso della 'regola Taricco' nel nostro ordinamento".

Il principio in oggetto si pone sia come baluardo teso a difendere il principio di separazione dei poteri, riservando solamente al legislatore il potere di decidere circa la punibilità di determinate condotte (e quindi escludere la soggezione del cittadino al mero arbitrio del potere esecutivo, nonché di quello giudiziario), sia a tutela della autodeterminazione dei singoli, garantendo dunque loro che non verranno puniti se non in conseguenza di un fatto preventivamente ricondotto nel penalmente rilevante.

La norma penale in oggetto specifica che anche le pene devono essere soggette al principio di legalità e riserva di legge, sia nel tipo di pena (detenzione, sanzione pecuniaria, misura di sicurezza ecc.), sia nella misura, sebbene sia dato al Giudice il potere di determinare la pena all'interno di una cornice edittale.

Al concetto di legalità della pena si riconduce strettamente quello della discrezionalità del giudice nell'ambito della commisurazione in concreto della pena, all'interno della cornice edittale prevista in astratto dal legislatore. Come noto, il giudice, per osservare il principio di legalità della pena, deve esercitare la sua discrezionalità utilizzando nella commisurazione della sanzione i criteri tassativamente previsti dall'art. 133 del c.p. e deve motivare la quantificazione effettuata ai sensi dell'art. 132 c.p.
Altro nodo problematico legato al principio di legalità della pena è poi quello della possibilità per il legislatore di prevedere pene "fisse", ovvero quelle pene che implicano forme di "automatismo sanzionatorio" senza la possibilità per il giudice di adeguare in concreto la sanzione alle peculiarità oggettive e soggettive del caso concreto.
La questione è di scottante attualità se solo si pone attenzione alla recente pronuncia della Corte Costituzionale in relazione alle pene accessorie nell'ambito del delitto di bancarotta. Ebbene, il Giudice delle leggi ha affermato che la durata fissa delle pene accessorie dei delitti di bancarotta non appare compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Tali principi, unitamente ai loro corollari, ossia il principio di irretroattività, di tassatività ed il divieto di analogia, sono tutti strumenti che la nostra Carta Fondamentale ha inteso fornire al cittadino a fronte di eventuali soprusi del potere giudiziario ed esecutivo, garantendo la prevedibilità della pena, nel senso che il consociato non possa in seguito lamentare alcuna mancata conoscenza delle conseguenze che possono derivare dalla sua condotta.
Vi sono infatti delle condotte, quali l'omicidio, che possono considerarsi reati per antonomasia (c.d. naturalia delicta), di cui ognuno può comprendere il disvalore sociale, mentre altre fattispecie, come ad esempio i reati in materia edilizia, che abbisognano di una predeterminazione da parte del legislatore, di modo che il singolo cittadino sappia, o perlomeno possa sapere, che ad un suo comportamento seguirà la configurazione di un reato e la relativa assoggettabilità ad una pena.
In merito al principio di prevedibilità della pena è necessario citare, oltre alla "vicenda Taricco", un'altra importante sentenza, quella relativa al "caso Contrada", nell'ambito del quale ci si chiedeva se l'imputato potesse ragionevolmente prevedere una applicazione estensiva di un determinato reato (nella specie si trattava di concorso esterno in associazione mafiosa) sulla base dello "stato dell'arte giurisprudenziale", al momento della commissione del fatto.
Ebbene, in tal caso la Corte Edu, in ossequio dell'art. 7 della CEDU, ha affermato come ci fosse in quel caso un difetto di prevedibilità da parte di Contrada, al momento della commissione del fatto, della rilevanza penale del concorso esterno in associazione mafiosa.
Solo in epoca successiva è stata pronunciata la "sentenza Demitry", che ha chiarito i dubbi in merito all'ammissibilità della fattispecie criminosa del concorso esterno.
Molto di recente, il 3 marzo 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14/4/2015, Contrada c. Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una “sentenza pilota” e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata".


Massime relative all'art. 1 Codice Penale

Cass. pen. n. 38809/2022

Spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. (Fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).

Cass. pen. n. 22494/2021

In tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius".

Cass. pen. n. 34472/2021

Il giudice, chiamato ad applicare una legge di interpretazione autentica, non può qualificarla come innovativa e circoscriverne temporalmente, in contrasto con la sua "ratio" ispiratrice, l'area operativa, perché finirebbe in tal modo per disapplicarla, mentre l'autorità imperativa e generale della legge gli impone di adeguarvisi, il che delinea il confine in presenza del quale ogni diversa operazione ermeneutica deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli articoli 3 e 117, comma primo, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della Convenzione EDU-, «nella parte in cui le disposizioni interne operano retroattivamente, e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge n. 479 del 1999, sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 - pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 1252 del 7 giugno 1923 -, era entrato in vigore il citato D.L., con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto», ritenendo impraticabile un'interpretazione della predetta normativa interna conforme all'articolo 7 Convenzione EDU, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo). (Annulla senza rinvio, Trib. Spoleto, 13/09/2011)

Cass. pen. n. 31178/2020

La fattispecie di cui all'art. 6, commi 2 e 6 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, per come risulta dal combinato disposto di questi due commi, prevede una sola condotta, quella costituita dalla violazione dell'obbligo di presentarsi nel giorno e nell'ora indicati presso l'ufficio di polizia prestabilito. Di conseguenza, ritenere che il reato sia integrato anche se la persona obbligata a presentarsi, in caso di impossibilità ad adempiere, non proceda ad informare tempestivamente l'autorità di polizia preposta al controllo, implica una violazione del principio di tipicità della fattispecie, di cui agli artt. 25 Cost. e 2 c.p., perché sostituisce alla condotta prevista come penalmente illecita dal legislatore una diversa condotta non descritta dalla legge.

Corte cost. n. 148/2018

È incostituzionale la l. reg. Veneto 17 gennaio 2017, n. 1, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa per quanti pongano in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o di pesca o rechino molestie ai cacciatori o ai pescatori nel corso delle loro attività.

Corte cost. n. 115/2018

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della Legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona), sollevate in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la norma impugnata, imponendo di applicare l'art. 325 TFUE come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco, comporterebbe l'omessa applicazione del regime legale degli atti interruttivi della prescrizione previsto dagli artt. 160 e 161 c.p., allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA.

Corte cost. n. 24/2018

Deve essere sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la questione richiedente se l'art. 325, parr. 1 e 2, del medesimo Trattato, debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata.

C. giust. UE n. 42/2017

Qualora le sanzioni penali adottate per reprimere le frodi gravi in materia di IVA non consentano di garantire efficacemente la riscossione integrale di detta imposta, gli Stati membri violano gli obblighi loro imposti dall'art. 325, par. 1, TFUE. Spetta ai giudici nazionali competenti dare piena efficacia agli obblighi derivanti da tale articolo, e disapplicare disposizioni interne, in particolare riguardanti la prescrizione, che, nell'ambito di un procedimento relativo a reati gravi in materia di IVA, ostino all'applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per combattere le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione. Spetta, tuttavia, in prima battuta al legislatore nazionale stabilire norme sulla prescrizione che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall'art. 325 TFUE, alla luce delle considerazioni esposte dalla Corte al punto 58 della sentenza Taricco.

Cass. pen. n. 40076/2017

L'inosservanza delle prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi», da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, D.L.vo n. 159 del 2011. Essa può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale.

C. giust. UE n. 105/2015

La disciplina del combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161 c.p. in base alla quale l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA comportava,all'epoca dei fatti, il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, § 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, § 1 e 2, TFUE, disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, § 1 e 2, TFUE.

Cass. pen. n. 6240/2015

L'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione.

Cass. pen. n. 18821/2013

Non può essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione, la pena dell'ergastolo inflitta in applicazione dell'art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del 2000 all'esito di giudizio abbreviato richiesto dall'interessato nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b), legge n. 479 del 1999 - il quale disponeva, per il caso di accesso al rito speciale, la sostituzione della sanzione detentiva perpetua con quella temporanea nella misura precisata -, anche se la condanna è divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 7, par. 1, della Convenzione Edu, laddove riconosce il diritto dell'imputato a beneficiare del trattamento "intermedio" più favorevole, in quanto il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi è principio di rango sovraordinato rispetto agli interessi sottesi all'intangibilità del giudicato, che trova attuazione nell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. (Annulla senza rinvio, Trib. Spoleto, 13/09/2011)

Cass. pen. n. 27633/2013

L'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 681 c.p. deve ritenersi integrato non solo nei casi di trasgressione delle prescrizioni tecniche imposte al momento del rilascio della licenza, ma anche in quello, ben più grave, in cui tale atto sia del tutto carente, perché non richiesto, rifiutato, ovvero scaduto nella sua validità. Una tale interpretazione non può ritenersi in contrasto con il principio di stretta legalità, ma costituisce l'esito di una lettura estensiva della norma penale, consentita in quanto tale e giustificata dall'evidente intenzione del legislatore di tutelare la pubblica incolumità, senza determinare lo sconfinamento nell'analogia non consentita dall'ordinamento.

Cass. pen. n. 6309/2012

È applicabile anche ai reati tributari l'istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non soltanto in relazione al prezzo ma anche al profitto del reato. In particolare, poiché il rinvio integrale da parte della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 rende applicabili ai reati tributari entrambi i commi dell'art. 322-ter c.p., la loro applicazione non costituisce interpretazione estensiva per cui non si pone alcun problema di violazione del principio di legalità.

Corte cost. n. 68/2012

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice penale nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, una circostanza attenuante speciale per i fatti di «lieve entità», analoga, «nella struttura e negli effetti», a quella applicabile, in forza dell'art. 311 c.p., al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, previsto dall'art. 289 bis del medesimo codice.

Cass. pen. n. 12220/2012

Nell'ordinamento italiano, per scadenza del termine di adeguamento, a partire dal 25.12.2010, ha acquistato diretta efficacia la direttiva in materia di immigrazione n. 115/2008 risultata, nella predetta materia, incompatibile con il diritto italiano interno. In particolare, mentre l'art. 11, paragrafo 2, della citata direttiva prevede che la durata del divieto di ingresso è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso, non potendo superare i cinque anni, l'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. Immigrazione) pone il divieto di reingresso per dieci anni e, comunque, per un tempo non inferiore a cinque anni. Di talché, laddove venga accertato che lo straniero sia rientrato in Italia ben dopo cinque anni dal provvedimento di espulsione, dovrà disapplicarsi la normativa interna (art. 13, comma 13, del T.U. Immigrazione), con la conseguente assoluzione dello stesso perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

C. giust. UE n. 77/2012

Gli articoli 43 e 49, Trattato 25 marzo 1957, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.

Corte cost. n. 22/2012

I cosiddetti decreti "milleproroghe", che vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina "a regime" di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost.. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. La necessaria omogeneità del d.l., la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione. Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un d.l. è pienamente recepito dall'art. 96-bis, c. 7, del regolamento della Camera dei deputati, che dispone: "Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge". Pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art.2, c. 2-quater, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in l., con modif., dall'art. 1, c. 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), in quanto le norme impugnate, inserite nel corso del procedimento di conversione del D.L. n. 225/2010, sono del tutto estranee alla materia e alle finalità del medesimo.

Cass. pen. n. 44895/2010

Il sequestro preventivo del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato d'ebbrezza, disposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 (che ha mutato la natura giuridica della confisca prevista in tali casi, qualificandola come sanzione amministrativa accessoria), mantiene ferma la sua efficacia nel caso di infondatezza del ricorso in cassazione proposto dall'imputato.

Corte cost. n. 359/2010

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Carta (con assorbimento delle ulteriori censure di illegittimità costituzionale proposte dal giudice rimettente), l'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non esclude, quando ricorra un "giustificato motivo", la punibilità dello straniero che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento a norma dei precedenti commi 5-ter e 5-bis, continui a permanere nel territorio dello Stato. La comparazione tra la norma censurata e quella contenuta nel comma 5-ter del medesimo art. 14, che sanziona l'ipotesi di inosservanza del primo ordine di allontanamento, evidenzia che, a fronte di una sostanziale identità della condotta incriminata (consistente, allo stesso modo, nella permanenza nel territorio dello Stato da parte dello straniero al quale sia stato impartito dal questore l'ordine di allontanarsi), la norma censurata presenta, quale duplice elemento di differenziazione, per un verso, l'aumento della pena nel suo valore massimo (cinque anni di reclusione, in confronto ai quattro previsti dal comma precedente), e, per altro verso, soprattutto la mancata riproduzione dell'espressione "senza giustificato motivo", presente invece nella norma incriminatrice contenuta nello stesso comma 5-ter e che, nella ricorrenza di diverse eventualità di fatto (estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell'ottenimento dei titoli di viaggio, etc.), esclude la configurabilità del reato. Il fatto che l'omissione cui si riferisce la norma censurata faccia seguito ad altra omissione dello stesso genere non incide sul nucleo essenziale della descrizione legislativa della condotta illecita, che resta uguale nella prima e nella seconda ipotesi ed, al contempo, le ragioni, di natura sociale e umanitaria, che sostengono la scelta del legislatore di prevedere la clausola di salvezza "del giustificato motivo", si attagliano al caso in cui lo straniero continui a permanere nel territorio nazionale, dopo un ulteriore ordine di allontanamento. Pertanto, stante l'omogeneità tra la norma considerata quale tertium comparationis rispetto alla norma oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, è manifestamente irragionevole, perché vìola il principio di eguaglianza, che una situazione ritenuta dalla legge idonea ad escludere la punibilità dell'omissione, in occasione del primo inadempimento, perda validità se permane nel tempo, senza responsabilità del soggetto destinatario dell'ordine di allontanamento, o che il verificarsi di una nuova situazione ostativa, in sé e per sé idonea ad integrare l'ipotesi di un "giustificato motivo", solo perché intervenuta in un secondo momento, non abbia rilevanza ai fini del suo riconoscimento come elemento negativo del fatto di reato.

Cass. pen. n. 4600/2010

In tema di diritto d'autore, integra il reato di cui all'art. 171 ter legge n. 633 del 1941 l'illecita riproduzione del supporto contenente le opere dell'ingegno, e ciò anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia Scwibber - che ha dichiarato l'inopponibilità al privato dell'obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere tutelate dal diritto d'autore, trattandosi di regola non notificata alla commissione - in quanto l'obbligo per il giudice di disapplicazione della norma italiana si restringe ai casi di accertata mancanza di contrassegno SIAE, e non già a quelli di verificata abusiva duplicazione o riproduzione di supporti. (Rigetta, Trib. Napoli, 17/02/2010)

Cass. pen. n. 10120/2010

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 322 ter cod. pen. ed 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la parte in cui, nel prevedere la confisca per equivalente anche per i reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contrasterebbero, nel caso di sanatoria della posizione debitoria con l'Amministrazione finanziaria, con gli artt. 23 e 25 Cost., in quanto la restituzione all'Erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo principale perseguito con la confisca, escludendo la temuta duplicazione sanzionatoria. (Dich. man.infon.quest.leg.cost., Trib. lib. Napoli, 26 aprile 2010)

Cass. pen. n. 41693/2010

In caso di confisca del ciclomotore utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza la misura ablativa non può essere estesa anche alla targa-contrassegno del medesimo, atteso che la stessa non ha la funzione di identificare il veicolo sulla quale è apposta, bensì il suo guidatore.

Cass. pen. n. 40523/2010

Anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del 2010, in tema di confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza, permane l'ammissibilità del sequestro prodromico alla confisca, che peraltro attualmente si configura (in coerenza con la mutata natura giuridica dell'istituto) come sequestro amministrativo. (La Corte ha precisato che, nei casi in cui il sequestro venne legittimamente eseguito secondo la disciplina previgente, in applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis" il giudice penale, che è sempre competente ad infliggere le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, non deve investire della questione l'autorità amministrativa, ma deve valutare se l'atto già compiuto fosse conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per l'adozione della misura). (Rigetta, Trib. lib. Modena, 22 febbraio 2010)

Cass. pen. n. 6807/2010

La confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del D.L. n. 92 del 2008, convertito in l. n. 125 del 2008, che l'ha introdotta. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca, già avente natura di sanzione penale accessoria, con conseguente applicabilità dell'art. 2 cod. pen., è stata degradata a sanzione amministrativa dalla legge n. 120 del 2010, anch'essa irretroattiva ex art. 1 legge n. 689 del 1981). (Conf. sez. IV, n. 6832/11, non massimata). (Rigetta, Trib. Savona, 28 maggio 2009)

Cass. pen. n. 44903/2010

Il giudice conserva, in virtù del principio della "perpetuatio iurisdictionis", il potere-dovere, in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, di delibare la fattispecie al fine di verificare se il sequestro fu eseguito legittimamente e se sussistano le condizioni per disporre la confisca, senza dovere investire il giudice amministrativo della questione a seguito delle modifiche apportate al Codice della strada dalla legge n. 120 del 2010 che ha, in particolare, attribuito al sequestro finalizzato alla confisca "ex" art. 186, comma secondo, lett. c) e 187 cod. strada, natura amministrativa, ed alla conseguente confisca, natura di sanzione amministrativa accessoria. (Rigetta, Trib. lib. Cagliari, 08 giugno 2010)

C. giust. UE n. 205/2010

L'articolo 10 della decisione quadro 2001/220 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale, corrisponda in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista da tale normativa.

C. giust. UE n. 382/2010

L'articolo 14, n. 1, del Regolamento n. 384/96, del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che, in caso di errore nella classificazione doganale di merci importate nel territorio doganale dell'Unione, preveda l'imposizione di un'ammenda di un importo equivalente all'insieme dei dazi antidumping applicabili, sempreché l'importo di quest'ultima sia fissato in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che conferiscano alla sanzione un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva, ove la relativa valutazione spetta al giudice del rinvio.

Cass. pen. n. 41080/2010

La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, in seguito alla novella di cui alla legge n. 120 del 2010, ha natura di sanzione amministrativa accessoria, non più, come in precedenza, di pena accessoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato che va annullata con rinvio la sentenza di patteggiamento che, vigente la disciplina antecedente alla citata novella, abbia omesso di ordinare la confisca, in quanto l'intervenuta trasformazione della natura giuridica di essa non comporta alcuna violazione del principio di legalità previsto in tema di sanzioni amministrative). (Annulla in parte con rinvio, Gip Trib. Bari, 01/07/2009)

Cass. pen. n. 5857/2010

L'estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, maturata in data antecedente all'esercizio dell'azione penale, preclude al giudice l'accertamento, a fini di confisca, degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, venuta meno la funzione suppletiva del giudice penale, è compito dell'Amministrazione comunale adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 30, commi settimo ed ottavo, d.P.R. n. 380 del 2001). (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Agrigento, 17/11/2008).

Cass. pen. n. 38633/2010

È legittima la confisca, per il reato di guida in stato di ebbrezza, del veicolo appartenente a società in accomandita semplice della quale l'autore del reato sia socio accomandatario. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Chiavari, 18 gennaio 2010)

C. giust. UE n. 149/2010

La clausola 2.1 dell'accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell'allegato della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, Direttiva n. 96/34/CE, concernente l'accordo quadro concluso dall'Unice, dal Ceep e dalla Ces, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, Direttiva n. 97/75/CE, non può essere interpretata nel senso che conferisce al figlio un diritto individuale al congedo parentale.

Corte cost. n. 282/2010

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), come sostituito dall'art. 14, D.L. 27 luglio 2005, n. 144 ("Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"), conv., con modif., dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in relazione all'art. 5, comma 3, prima parte, legge n. 1423 del 1956, sollevata in riferimento agli artt. 25, comma 2, e 3 Cost..

Corte cost. n. 273/2010

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, sostituendo l'art. 17 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sanziona come mero illecito amministrativo le condotte di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento di autorizzazione o concessione dell'autorità competente. La censurata scelta di depenalizzazione si inserisce in un disegno volto a regolare in modo sistematico l'utilizzazione collettiva di un bene indispensabile e scarso, come l'acqua, che comporta la prevalenza delle regole amministrative di fruizione sul mero aspetto dominicale. L'art. 1 della legge n. 36 del 1994 ha legato l'integrale pubblicizzazione delle acque superficiali e sotterranee alla salvaguardia di tale risorsa ed alla sua utilizzazione secondo criteri di solidarietà, mentre l'art. 95 del R.D. n. 1775 del 1933 ha previsto come necessarie, per gli usi diversi da quelli domestici, l'autorizzazione alla ricerca ed allo scavo e la concessione per l'utilizzo. Pertanto, spetta alla pubblica amministrazione competente programmare, regolare e controllare il corretto utilizzo del bene acqua in un dato territorio, non già in una prospettiva di mera tutela della proprietà demaniale, ma in quella del contemperamento tra la natura pubblicistica della risorsa e la sua destinazione a soddisfare i bisogni domestici e produttivi dei consociati. Questi ultimi hanno titolo ad utilizzare le acque sotterranee, nel rispetto delle norme pubblicistiche poste a tutela dell'integrità della risorsa, che non può essere indiscriminatamente depauperata da prelievi che sfuggono ai poteri regolativi dell'autorità. La scelta legislativa di sanzionare solo in via amministrativa eventuali comportamenti trasgressivi delle regole di utilizzo delle acque non è manifestamente irragionevole giacché deve aversi primariamente riguardo al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione nell'accesso ad un bene che appartiene in principio alla collettività. Altre soluzioni sarebbero astrattamente possibili, ma non spetta alla Corte sindacare nel merito le discrezionali scelte sanzionatorie del legislatore, una volta esclusa la manifesta irragionevolezza della norma censurata. Ulteriore motivo di inammissibilità è la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, non avendo il rimettente precisato i beni di minore rilevanza assistiti da una tutela più intensa di quella prevista per l'acqua ed indicato criteri oggettivi per istituire una gerarchia di valori costituzionali. Né ha maggior pregio la censura di arbitrarietà della depenalizzazione sotto il profilo intertemporale, giacché i comportamenti anteriori all'entrata in vigore della norma de qua sarebbero sanzionati penalmente mentre quelli successivi soltanto in via amministrativa. Se il ragionamento potesse avere ingresso nella considerazione del giudice costituzionale, tutte le norme di depenalizzazione sarebbero illegittime, poiché vi è pur sempre un termine temporale della loro entrata in vigore. In ogni caso, il prospettato effetto discriminatorio non potrebbe verificarsi in ragione dell'art. 2 cod. pen., del quale non si tiene alcun conto nell'ordinanza di rimessione, con conseguente difetto di rilevanza della sollevata questione. Infine, posto che la legge non distingue tra utilizzazioni industriali, agricole o di altro tipo, ma soltanto tra usi domestici e altri usi, non è ipotizzabile una discriminazione tra gli usi industriali e gli altri usi possibili, che possono essere di vario genere e sono tutti assoggettabili, in caso di trasgressione delle norme amministrative, al medesimo regime sanzionatorio, sicché la questione è inammissibile per erronea ricostruzione del quadro normativo.

Corte cost. n. 265/2010

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 5, paragrafi 1, lett. c), e 4 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.), i rimettenti sottopongono allo scrutinio di costituzionalità esclusivamente la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria a soddisfare le esigenze cautelari tipizzate dall'art. 274 cod. proc. pen., mentre resta fuori del devoluto la presunzione relativa di sussistenza delle suddette esigenze parimenti contemplata dall'impugnata disposizione: dandosi per scontata questa sussistenza, ciò che rileva, secondo i rimettenti, e determina l'illegittimità costituzionale è la lesione del principio del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato.

Cass. pen. n. 35511/2010

Il disposto codicistico di cui all'art. 57 c.p. punisce la condotta del direttore del giornale che colposamente non impedisce che, tramite la pubblicazione sul predetto mezzo di informazione, siano commessi reati. In tal senso, distinguendo il codice tra la stampa cartacea e tutti gli altri mezzi di pubblicità ed informazione, deve rilevarsi che l'art. 57 c.p. trova esclusivo riferimento all'informazione diffusa tramite la carta stampata, per cui una sua applicazione non può intendersi estensibile a tutte quelle ipotesi in cui, come nella specie, si contesti il contenuto di un giornale telematico.

C. giust. UE n. 448/2010

L'articolo 49, Trattato 25 marzo 1957, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, che vieta di fare pubblicità presso gli abitanti di tale Stato a giochi d'azzardo organizzati in altri Stati membri, a fini di lucro, da operatori privati.

C. giust. UE n. 447/2010

L'articolo 49, Trattato 25 marzo 1957, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, che vieta di fare pubblicità presso gli abitanti di tale Stato a giochi d'azzardo organizzati in altri Stati membri, a fini di lucro, da operatori privati.

Corte cost. n. 250/2010

È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, 16° comma, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui attribuisce al giudice la facoltà di sostituire, nel caso di condanna per il reato di ingresso o trattenimento illegale dello straniero sul territorio dello Stato, la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione, in riferimento all'art. 3 Cost..

Corte cost. n. 227/2010

La giurisprudenza costituzionale ha individuato il sicuro fondamento del rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario nell'art. 11 Cost., in forza del quale la Corte ha riconosciuto, tra l'altro, il principio di prevalenza del diritto comunitario e, conseguentemente, il potere-dovere del giudice comune di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto insanabile in via interpretativa; ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione di quel parametro costituzionale quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto. Il novellato art. 117, primo comma, Cost. - che pure ha colmato la lacuna della mancata copertura costituzionale per le norme internazionali convenzionali, escluse dalla previsione dell'art. 10, primo comma, Cost. - ha dunque confermato espressamente, in parte, ciò che era stato già collegato all'art. 11 Cost., e cioè l'obbligo del legislatore, statale e regionale, di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Nel caso in esame, i rimettenti hanno correttamente valutato l'esistenza del contrasto tra l'impugnato art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005 e la decisione quadro n. 584 del 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e, con motivazione plausibile, hanno ritenuto preclusa l'interpretazione conforme da numerose decisioni della stessa Corte di cassazione, suffragate sia dalla lettera della disposizione che dai lavori preparatori, e configuranti un vero e proprio diritto vivente. Il rilevato contrasto tra la normativa di recepimento e la decisione quadro, insanabile in via interpretativa, non poteva trovare rimedio nella disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice comune, trattandosi di norma dell'Unione europea priva di efficacia diretta, ma doveva essere sottoposto alla verifica di costituzionalità della Corte. Inoltre, gli atti nazionali attuativi di una decisione quadro con base giuridica nel Trattato sull'Unione europea e relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale non sono sottratti alla verifica di legittimità rispetto alle conferenti norme del Trattato CE, ora Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che integrano a loro volta i parametri costituzionali - artt. 11 e 117, primo comma, Cost. - che a quelle norme fanno rinvio. Nella specie rileva, infatti, oltre alla citata decisione quadro, l'art. 12 del Trattato 25 marzo 1957, oggi art. 18 del TFUE, che vieta ogni discriminazione in base alla nazionalità nel campo di applicazione del Trattato. Anche sotto tale profilo è corretto il ricorso al giudice delle leggi, poiché il contrasto della norma con il principio di non discriminazione non è sempre di per sé sufficiente a consentire la "non applicazione" della confliggente norma interna da parte del giudice comune. Invero, il divieto in esame, pur essendo in linea di principio di diretta applicazione ed efficacia, non è dotato di una portata assoluta tale da far ritenere sempre e comunque incompatibile la norma nazionale che formalmente vi contrasti, poiché é consentito al legislatore nazionale di prevedere una limitazione alla parità di trattamento tra il proprio cittadino e il cittadino di altro Stato membro, a condizione che sia proporzionata e adeguata. L'ipotesi di illegittimità della norma nazionale per non corretta attuazione della decisione quadro è riconducibile, pertanto, ai casi in cui, secondo la giurisprudenza della Corte, non sussiste il potere del giudice comune di "non applicare" la prima, bensì il potere-dovere di sollevare questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., integrati dalla norma conferente dell'Unione, laddove, come nella specie, sia impossibile escludere il detto contrasto con gli ordinari strumenti ermeneutici consentiti dall'ordinamento.

Cass. pen. n. 34871/2010

Ai sensi degli artt. 2 e 22 della VI Direttiva del Consiglio Europeo n. 77/388/CEE, dettati in materia di IVA, ciascun Stato membro ha l'obbligo di accertare le dichiarazioni fiscali dei contribuenti, la contabilità e gli altri documenti utili, nonché calcolare e riscuotere l'imposta dovuta; ha l'obbligo, in altre parole, di adottare tutte le misure legislative ed amministrative necessarie affinché l'IVA sia interamente riscossa nel proprio territorio di competenza. In applicazione di siffatti principi la Corte di Giustizia Europea, a seguito dell'apertura di un procedimento di infrazione, ha ritenuto che l'Italia, con la legge n. 289 del 2002, segnatamente agli artt. 8 e 9, abbia previsto una (inammissibile) rinuncia all'accertamento, generale ed indiscriminata, delle operazioni imponibili effettuate in determinati periodi di imposta, ponendo in essere, pertanto, una palese violazione dei principi testé enunciati. Tanto premesso, deve desumersi l'incompatibilità con la normativa comunitaria inerente l'imposta sul valore aggiunto di qualsiasi normativa nazionale, di carattere legislativo o amministrativo, che sancisca la rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento ed alla riscossione di tutta o parte della citata imposta. Le disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 citati, recanti sanatorie in materia di IVA (condonabilità dell'imposta alle condizioni ivi indicate), in quanto contrarie al diritto comunitario, devono essere disapplicate dal giudice nazionale.

C. giust. UE n. 188/2010

L'art. 267, Trattato 7 febbraio 1992, osta ad una normativa di uno Stato membro che instaura un procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale delle leggi nazionali, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia l'effetto di impedire - tanto prima della trasmissione di una questione di legittimità costituzionale all'organo giurisdizionale nazionale incaricato di esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di siffatto organo giurisdizionale su detta questione - a tutti gli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. L'art. 267 Trattato 7 febbraio 1992 non osta a siffatta normativa nazionale, purché gli altri organi giurisdizionali nazionali restino liberi: di sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento che ritengano appropriata, ed anche al termine del procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale, qualsiasi questione pregiudiziale che essi ritengano necessaria; di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione e di disapplicare, al termine di siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell'Unione. Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui trattasi possa essere interpretata conformemente a siffatti precetti del diritto dell'Unione.

Cass. pen. n. 23968/2010

La confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria. Ne consegue che la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione. (Rigetta, Gip Trib. Orvieto, 13/10/2008)

Corte cost. n. 196/2010

È costituzionalmente illegittimo l'art. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada nella parte in cui dispone che la confisca obbligatoria del veicolo guidato sotto l'influenza dell'alcool avvenga a norma dell'art. 240, comma 2, c.p., qualificandola così come misura di sicurezza.

Cass. pen. n. 7505/1994

Il principio di legalità della pena è vincolante non solo quando venga applicata una pena non prevista o diversa da quella contemplata dalla legge, ma anche quando venga applicata una pena che esula dalle singole fattispecie legali penali perché pena legale è anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, tra le quali rientrano le norme sulle circostanze aggravanti. (Affermando tale principio la Cassazione ha eliminato la pena della multa inflitta per il reato di corruzione ai sensi dell'art. 24, comma 2, c.p. che consente l'aggiunta della pena della multa per i delitti determinati da motivi di lucro puniti con la sola reclusione: all'uopo ha considerato che il reato ascritto all'epoca dei fatti era punito con la pena congiunta della reclusione e della multa e che pertanto, per il principio di legalità della pena, esso rimaneva fuori della previsione aggravatoria di cui al suddetto articolo).

Cass. pen. n. 435/1994

Il principio di stretta legalità vigente in diritto penale impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma incriminatrice, senza indulgere a interpretazioni analogiche e, ove la norma del tutto chiara non sia, di attenersi all'interpretazione giurisprudenziale imperante, che la abbia esplicitata, ad evitare diverse interpretazioni che espongano il cittadino a responsabilità di maggior contenuto a quelle cui il cittadino medesimo, in base al principio di cui all'art. 1 c.p., era espressamente chiamato dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza al riguardo. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato di sentenza di condanna per avere l'imputato effettuato scarichi dai servizi civili, in un fosso adiacente alla propria fabbrica senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, la S.C. ha osservato che la coincidenza dell'epoca dell'accertamento dello scarico con quella del mutamento della giurisprudenza imperante, che non richiedeva l'autorizzazione, avrebbe imposto come soluzione obbligata l'assoluzione dell'imputato, la quale, oltreché dettata dall'art. 5 c.p. nella lettura fattane dalla Corte costituzionale, è suggerita, prima ancora, dal principio di stretta legalità).

Cass. pen. n. 6176/1984

La norma o la prescrizione di rinvio, espressamente richiamata a completamento del precetto, viene a svolgere una funzione integratrice della norma penale in bianco e ad essere, quindi, in essa incorporata. Ne discende che la norma in bianco non è in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. poiché, attraverso il suddetto procedimento di integrazione, la fonte immediata della norma penale resta pur sempre la legge (in senso formale o sostanziale), mentre la norma regolamentare o l'atto della pubblica amministrazione riveste il ruolo di completamento ed integrazione del precetto nei limiti e con il contenuto indicati con sufficiente specificazione dalla norma primaria. (Nella specie tale rapporto di integrazione è stato individuato nell'art. 58 del regolamento di esecuzione del t.u. delle leggi di P.S. e l'art. 221 del t.u. medesimo, definita norma penale in bianco).

Cass. pen. n. 5655/1984

La norma intesa come imperativo o come giudizio ipotetico è sempre un unicum che proviene dal legislatore, il quale, anche quando collega il precetto alla sanzione, pur se attraverso un rinvio ad altre norme, è investito al riguardo di una competenza esclusiva, non esercitabile in funzione surrogatoria dall'interprete della legge. (Fattispecie in tema di reati militari).

La sanzione da applicare ad una fattispecie che ne sia priva non può essere rinvenuta attraverso l'interpretazione analogica. In caso contrario l'interprete della legge si trasformerebbe in legislatore con mancata incidenza negativa sia sul principio di sia sulla stessa efficacia deterrente delle disposizioni penali coinvolte in siffatta operazione interpretativa, diretta a correlare, con l'intervento del giudice il comportamento del soggetto attivo del reato ad una pena non costituente oggetto di specifica commentoria legislativa. (Applicazione in tema di reati militari puniti dagli artt. 186 e 189 cod. pen. mil. pace dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte sanzionatoria con la prospettazione delle punibilità da applicare a tutte le fattispecie di insubordinazione militare le sanzioni punite dalla legge penale comune).

Cass. pen. n. 5690/1981

Il principio di legalità della pena (art. 1 c.p.) è violato qualora venga applicata una pena non prevista o diversa da quella prevista dalla legge per un determinato reato. Rientra, tuttavia, nel concetto di legalità anche la pena comminata dalle singole fattispecie penali, nonché quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, nelle quali disposizioni, oltre le norme sulle circostanze (aggravanti o attenuanti) va ricompresa la normativa concernente il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81 c.p.

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