(massima n. 1)
In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattivitą della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché le prescrizioni di cui all'art. 609-nonies, comma terzo, cod. pen., introdotte dall' art. 4 della legge 1 ottobre 2012, n. 172, trovano applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta legge. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che la natura di misure di sicurezza delle predette prescrizioni si ricava sia dalla "littera legis" sia dal fatto che la loro applicazione dopo l'esecuzione della pena ne esclude la natura afflittiva, tipica di quest'ultima, evidenziandone la funzione tipicamente cautelare ricollegata alla condizione di pericolositą del condannato per uno dei reati indicati dalla medesima norma).