(massima n. 1)
In tema di declaratoria di illegittimitą costituzionale di una norma, qualora gli effetti della pronuncia siano in "malam partem", essi operano esclusivamente in relazione alle condotte successive all'intervento del giudice delle leggi, con la conseguenza che la norma attinta continua ad applicarsi, ove pił favorevole al reo, alle condotte commesse nella sua vigenza. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito di applicare, in relazione a condotte successive alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra le differenti ipotesi di reato di detenzione di droghe "leggere" e droghe "pesanti", come ripristinate a seguito della dichiarazione di illegittimitą costituzionale delle modifiche apportate all'art. 73, DP.R. n. 309 del 1990 dalla legge n. 49 del 2006.)