(massima n. 1)
Il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo - previsto a livello di legge ordinaria dall'art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. - non è stato costituzionalizzato dall'art. 25, secondo comma, Cost., che si è limitato a sancire l'irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe: esso, dunque, ben può subire deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa.