(massima n. 1)
In virtł del combinato disposto degli artt. 199 e 200 c.p. e dei principi affermati dall'art. 25 Cost., deve escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattivitą della legge di cui all'art. 2 c.p., sicché le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualitą e durata. (Fattispecie relativa all'applicazione della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 - come introdotto all'art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399 - ad un reato di usura commesso precedentemente all'entrata in vigore delle predette disposizioni).