(massima n. 1)
Sussiste continuitą normativa valutabile, dopo l'abrogazione del principio di ultrattivitą penale (art. 24, comma 1, D.L.vo n. 507 del 1999), alla luce dell'art. 2 c.p. tra il reato di irregolaritą nella circolazione (art. 49 D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504) ed il reato di trasporto di oli minerali senza il prescritto certificato di provenienza (art. 15 legge n. 474 del 1957), avuto riguardo sia alla natura di testo unico del D.L.vo n. 504 del 1995 nonché alla permanente continuitą di tutela del bene protetto dalla fattispecie originaria, sia alla corrispondenza del fatto contestato a quello che costituisce oggetto della nuova disciplina, sia alla immutata valutazione legislativa della fattispecie.