(massima n. 1)
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio della retroattivitą della disposizione pił favorevole, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalitą penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non applicabile il nuovo testo dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 11 della l. 16 aprile 2015, n. 47, entrato in vigore l'8 maggio 2015 ad una ordinanza del Tribunale del riesame il cui dispositivo era stato depositato precedentemente a tale data mentre la motivazione in una data successiva; vedi Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15).