(massima n. 1)
Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c., nella formulazione introdotta dal D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, non presenta differenze strutturali rispetto alla fattispecie descritta nella precedente formulazione della norma incriminatrice, identici essendo rimasti l'interesse protetto, l'indicazione dei soggetti attivi del reato e l'esigenza del dolo specifico, precedentemente espressa con la parola «fraudolentemente» ed attualmente con le parole «intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto» (dizione pił puntuale e specifica rispetto al vecchio testo). Le differenze risultano quindi limitate alle soglie di punibilitą, all'intensitą della pena ed a vari elementi circostanziali del reato, per cui, essendovi continuitą tra le due fattispecie, va applicata, per i fatti pregressi, quella pił favorevole al reo, previa verifica che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione.