(massima n. 1)
In tema di successione di leggi penali e di individuazione della legge pił favorevole ai sensi dell'art. 2, comma terzo, c.p., il trattamento pił favorevole va scelto in concreto, con la verifica di tutte le conseguenze che derivano da ciascuna della due norme e, operata la scelta, la normativa va applicata in toto, senza possibilitą di trattamenti combinati. Ne consegue che nel caso in cui le norme che vengono in rilievo siano l'art. 323 comma secondo c.p., come sostituito dall'art. 13 della L. n. 86 del 1990, e l'abrogato art. 324 dello stesso codice, norma pił favorevole deve considerarsi quest'ultima, che prevede una pena detentiva inferiore nel minimo (sei mesi rispetto ai due anni previsti dall'altra norma) anche se alla pena detentiva aggiunge quella pecuniaria.