(massima n. 1)
Il criterio di ragguaglio di euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva di cui all'art. 135 c.p. come modificato per effetto dell'art. 3, comma sessantaduesimo, della L. n. 94 del 2009, non si applica, ai fini della sostituzione "ex" art. 53 L. n. 689 del 1981, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della predetta modifica in quanto norma meno favorevole rispetto alla disciplina pregressa.