(massima n. 1)
In tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa pił favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilitą di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consumativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.