(massima n. 1)
In tema di responsabilitą degli esercenti la professione sanitaria, debbono essere valutati, per effetto della successione di leggi penali nel tempo determinato dall'introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. ad opera dell'art. 6, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, il profilo e il grado di colpa del soggetto agente, oltre alla fonte della regola cautelare, posto che la norma indicata ha introdotto una causa di non punibilitą riservata al solo comportamento connotato da imperizia, ove risultino rispettate le linee guida o, in assenza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali, diversamente dal disposto dell'art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che aveva escluso la penale responsabilitą nel caso di colpa lieve, ove fossero state osservate le linee-guida e le buone prassi.