(massima n. 1)
In caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale, deve ritenersi inapplicabile il principio previsto dall'articolo 2, comma terzo, c.p. qualora si tratti di modifiche della disciplina integratrice della fattispecie penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delineando la portata del comando; ciò si verifica, in particolare, allorquando la nuova disciplina non abbia inteso far venir meno il disvalore sociale della condotta, e quindi l'illiceità penale della stessa, ma si sia limitata a modificare i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice penale. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in una vicenda relativa al trattamento da riservare alla sostanza «norefredina» o «fenilpropanolamina» che, successivamente alla commissione dei fatti sub iudice relativamente ai quali era stato contestato il reato di cui all'articolo 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, era stata ricompresa tra i «precursori» ossia tra le sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Secondo la difesa, da ciò sarebbe dovuto derivare, in ossequio al disposto dell'articolo 2, comma terzo, c.p., che la disciplina applicabile avrebbe dovuto essere quella, più favorevole, di cui all'articolo 70 dello stesso D.P.R.; la Corte ha invece rigettato la doglianza con le argomentazioni di cui sopra, evidenziando, peraltro, che del principio espresso dall'articolo 2, comma terzo, c.p. si sarebbe dovuto semmai fare applicazione solo nella diversa ipotesi in cui la nuova disciplina, anziché limitarsi a regolamentare diversamente i presupposti per l'applicazione della norma penale, avesse esclusa l'illiceità oggettiva della condotta: ad esempio, nel caso di una modifica tabellare che avesse portato ad escludere la natura stupefacente di una determinata sostanza).