(massima n. 1)
In tema di reati societari, non sussiste continuitā normativa tra il reato di indebita concessione di prestiti e garanzie ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societā commerciali (art. 2624 c.c.) e il reato di infedeltā patrimoniale (art. 2634 c.c., introdotto con il D.L.vo n. 61 del 2002), in quanto, dall'esame strutturale delle suddette fattispecie incriminatrici, emerge un'irriducibile divergenza degli elementi strutturali. Infatti, mentre il reato di cui al previgente 2624 c.c. č delitto di mera condotta e di pericolo presunto, il delitto di cui al vigente art. 2634 č reato di evento, richiedendo la sussistenza di un danno patrimoniale, intenzionalmente arrecato alla societā, che deve essere, pertanto, previsto e legato alla condotta da un rapporto di diretta ed immediata causalitā. Diverso č, inoltre, l'elemento soggettivo richiesto dalle due fattispecie, dolo specifico per il reato di cui all'art. 2634 c.c. e dolo generico per il previgente art. 2624 c.c. Ne deriva che, stante la radicale novitā introdotta dall'art. 2634 c.c., č applicabile l'art. 2, comma secondo, c.p., in forza della sopravvenuta, integrale abrogazione della previgente norma incriminatrice.