(massima n. 1)
La fattispecie di cui all'art. 6, commi 2 e 6 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, per come risulta dal combinato disposto di questi due commi, prevede una sola condotta, quella costituita dalla violazione dell'obbligo di presentarsi nel giorno e nell'ora indicati presso l'ufficio di polizia prestabilito. Di conseguenza, ritenere che il reato sia integrato anche se la persona obbligata a presentarsi, in caso di impossibilitą ad adempiere, non proceda ad informare tempestivamente l'autoritą di polizia preposta al controllo, implica una violazione del principio di tipicitą della fattispecie, di cui agli artt. 25 Cost. e 2 c.p., perché sostituisce alla condotta prevista come penalmente illecita dal legislatore una diversa condotta non descritta dalla legge.