(massima n. 1)
L'individuazione, tra una pluralitą di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella pił favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensģ in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice. (Nella specie, relativa al reato di violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive qualificato come contravvenzione e punito con pena esclusivamente detentiva dall'art. 6 della L. n. 401 del 1989 nel suo testo originario, ma configurato come delitto punito con pena detentiva della stessa durata, alternativa a quella pecuniaria, nella versione di tale articolo modificata dal D.L. n. 336 del 2001, convertito con modificazioni nella L. n. 377 del 2001 , la Corte ha giudicato corretto l'operato del giudice di merito che aveva ritenuto in concreto pił favorevole al reo l'applicazione della precedente normativa, la quale configurava il reato come contravvenzione, ma senza prevedere la pena pecuniaria alternativa a quella detentiva).