(massima n. 1)
Il problema dell'applicabilitą dell'art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilitą a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilitą e di punibilitą. Infatti, il principio dell'applicazione della norma pił favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilitą che inerisce alla fattispecie dato che č inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto. Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'art. 2, comma 2, c.p., secondo il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono pił favorevoli al reo".