(massima n. 2)
In tema di reati paesaggistici, in presenza di richiesta di valutazione di impatto ambientale, il bene paesaggistico non deve essere individuato nel solo oggetto materiale del reato, e cioè in quello su cui cade l'attività fisica del reo, ma in qualunque bene paesaggistico che, in via diretta o indiretta, può subire pregiudizio dall'esecuzione di lavori non autorizzati, con la conseguenza che l'eventuale loro esecuzione, in assenza di rilascio dell'autorizzazione dalle autorità competenti, integra il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (Fattispecie relativa all'esecuzione non autorizzata di un'isola artificiale che, per le sue dimensioni e la delicatezza della zona interessata, aveva posto in pericolo e danneggiato circostanti aree demaniali o aree soggette a speciale protezione). (Rigetta, App. Venezia, 10 luglio 2014).