(massima n. 3)
Attesa l'assenza, nella normativa in materia di colpa medica introdotta dalla legge n. 24/2017, della distinzione, ai fini penalistici, tra colpa lieve e colpa grave, quale prevista invece dal previgente art. 3 comma 1, D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 189/2012, n. 189 (in base al quale la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria che si fosse attenuto “a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” era limitata ai casi di colpa grave), deve ritenersi che tale norma, in base alla regola dettata dall'art. 2 c.p., debba continuare a trovare applicazione, quale norma più favorevole, relativamente ai fatti avvenuti durante la sua vigenza, quando, sussistendo le altre condizioni, l'esercente la professione sanitaria dovrebbe rispondere solo a titolo di colpa lieve.