(massima n. 2)
L'obbligo, previsto per il giudice di rinvio dall'art. 623 lett. a) c.p.p. di uniformarsi alla sentenza di annullamento, riguarda solo l'interpretazione delle disposizioni normative che hanno formato oggetto della decisione del giudice di legittimità, e non anche le norme entrate in vigore successivamente alla detta decisione, rispetto alle quali può soltanto porsi il problema della loro immediata applicabilità o meno. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'operato di un tribunale di sorveglianza che, in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente provvedimento con il quale era stata rigettata una richiesta di applicazione di benefici penitenziari, aveva dichiarato inammissibile detta richiesta sulla base della sopravvenuta normativa, di carattere restrittivo, introdotta dall'art. 14 del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in L. 7 agosto 1992 n. 356, modificativo dell'art. 58 quater dell'ordinamento penitenziario).