(massima n. 1)
In tema di successione di leggi penali, deve applicarsi quella che prevede il trattamento sanzionatorio ritenuto pił favorevole al reo, anche quando la legge posteriore, che l'ha modificata, abbia ripristinato le pene pił severe previste da altra legge anteriore che la stessa aveva a sua volta modificato. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza consumata prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000, che aveva attribuito alla competenza del giudice di pace il reato, ma giudicato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 151 del 2003 convertito nella L. n. 214 del 2003, che ha invece ripristinato l'originaria competenza del giudice ordinario).