(massima n. 1)
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è necessariamente ostativa alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., che può essere riconosciuta dal giudice dopo una valutazione complessiva della fattispecie concreta, considerandone natura e gravità, tipologia dei beni giuridici protetti, finalità e modalità esecutive delle condotte, motivazioni e conseguenze, periodo di tempo e contesto delle violazioni, intensità del dolo, e comportamenti successivi ai fatti. Inoltre, il risarcimento tardivo del danno, rilevante con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2022, n. 199, deve essere valutato per la concessione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., applicabile retroattivamente, come norma "sostanziale di favore".