(massima n. 1)
In tema di false comunicazioni sociali, al fine di verificare se i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, siano sussumibili nell'attuale fattispecie criminosa di cui all'art. 2622 c.c. occorre che tutti gli elementi richiesti dalla nuova disciplina (quali, ad esempio, il superamento delle soglie di punibilitā) siano stati contestati e abbiano formato oggetto di accertamento in contraddittorio. Ne consegue che nel giudizio di cassazione, nel quale la Corte č chiamata a decidere sulla base di un accertamento giā compiuto dal giudice di merito, se i nuovi elementi non hanno formato oggetto di valutazione nella decisione impugnata, il fatto-reato rientra nell'ambito dell'abolitio criminis.