(massima n. 1)
Non sussiste la violazione dell'art. 7 CEDU - cosė come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU qualora l'interpretazione della norma incriminatrice applicata al caso concreto sia ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione č stata commessa, atteso che l'irretroattivitā del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone il ribaltamento imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato (c.d. "overruling"). (Fattispecie in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un "overruling" ad opera della sentenza delle Sezioni unite "Savarese" e la conseguente violazione dell'art. 7 CEDU).