(massima n. 1)
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dall'art. 53 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilitą, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalitą esecutive della pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 3, c.p., che prescrive l'applicazione della norma pił favorevole per l'imputato. Ne consegue che il principio del favor rei trova attuazione, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, anche con riferimento ai nuovi criteri di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva introdotti dalla L. 5 ottobre 1993, n. 402, di modifica dell'art. 135 c.p., in base ai quali si effettua, in virtł del richiamo a quest'ultima disposizione operato dal suddetto art. 53, L. n. 689 del 1981, il calcolo della sanzione sostitutiva.