(massima n. 1)
In tema di false comunicazioni sociali, la nuova formulazione del reato, introdotta dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, comporta che, per i fatti pregressi giudicati con sentenza irrevocabile, spetta al giudice dell'esecuzione, sulla base dello schema procedimentale dell'art. 666, comma quinto, c.p.p., accertare se sussistano nella fattispecie, gią giudicata, i requisiti previsti dalla nuova disciplina (quali, ad esempio, il superamento delle soglie di punibilitą). In ipotesi di accertamento negativo, si determinano gli effetti dell'abolitio criminis, in quanto il fatto non č pił previsto dalla legge come reato, con conseguente possibilitą di revoca della sentenza definitiva, ai sensi degli artt. 2, comma secondo, c.p. e 673 c.p.p.