(massima n. 1)
Poiché le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi previste dall'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 hanno natura di vere e proprie pene, le norme che le disciplinano hanno natura sostanziale e, in caso di successione di leggi nel tempo, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 2, comma terzo, c.p.. Ne consegue che la legge sopravvenuta più favorevole (nel caso di specie, legge 12 giugno 2003 n. 134) non può essere applicata dal giudice dell'esecuzione, non potendo estendersi analogicamente il potere riconosciuto al giudice dell'esecuzione dall'art. 671 c.p.p. ai casi previsti dall'art. 673 c.p.p.