(massima n. 1)
In tema di reati edilizi la richiesta ed il rilascio della concessione in sanatoria nei casi in cui nei confronti del richiedente sia gią intervenuta sentenza definitiva di condanna sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 38 comma 3 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 (annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziario e irrilevanza della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e della sospensione condizionale della pena). In nessun caso č possibile richiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza invocando, ex art. 2 c.p., la cessazione degli effetti della condanna poiché il condono costituisce semplicemente una causa sopravvenuta di non punibilitą che non comporta necessariamente l'estinzione della pena quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna.