(massima n. 1)
In tema di successione di leggi penali nel tempo, la norma posteriore che abbia sostituito l'originaria comminatoria di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria con quella della sola pena pecuniaria, deve essere sempre considerata più favorevole ai fini dell'art. 2, comma quarto, c.p. (Fattispecie riguardante il reato di cui all'art. 186 c.s., così come modificato dalla L. n. 160 del 2007, la cui formulazione è stata ritenuta, nei casi in cui prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, più favorevole rispetto a quella in precedenza introdotta dalla legge n. 214 del 2003, non rilevando in senso contrario la convertibilità della sanzione detentiva originariamente prevista ovvero la sopravvenuta limitazione del regime dell'impugnazione conseguente al mutamento del tipo di sanzione o, infine, l'eventualità che la nuova disposizione incriminatrice preveda sanzioni amministrative accessorie più severe rispetto a quelle contemplate dalla norma previgente ).