Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1296 del 19 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze č diminuita della metą, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio pił favorevole seppure collegato alla scelta del rito.

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