(massima n. 2)
Sebbene la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, abbia ristretto i margini di punibilitą del reato di bancarotta c.d. impropria previsto dall'art. 223, comma 2, n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sussiste continuitą normativa fra la nuova e la vecchia fattispecie, configurandosi una ipotesi di successione di leggi e non di abolitio criminis, con la conseguenza che va applicata la norma pił favorevole al reo, previa verifica, limitata all'esame dei dati emergenti dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione (nel caso di specie, tuttavia, la Corte non ha applicato la nuova disposizione, in quanto ha ritenuto che, a seguito del precedente annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena, si fosse gią formato il giudicato parziale interno sulla responsabilitą dell'imputato).