(massima n. 1)
Non č nullo il provvedimento di revoca della sentenza di condanna, per sopravvenuta « abolitio criminis» del reato, emesso dal giudice dell'esecuzione senza l'avviso alle parti civili dell'udienza camerale ex art. 666 comma terzo c.p.p., in quanto i soggetti costituiti parte civile nel processo di cognizione non hanno interesse a partecipare all'incidente di esecuzione dal quale non potrebbe derivare alcun vantaggio o pregiudizio per le situazioni soggettive di cui essi sono titolari, dal momento che il loro diritto al risarcimento permane anche a seguito dell'abrogazione del reato, trovando applicazione non l'art. 2 comma secondo c.p., ma l'art. 11 delle preleggi.