(massima n. 1)
In tema di falsitą in valori di bollo, la legge sul bollo integra un elemento della norma incriminatrice solo per quanto riguarda la individuazione dei valori suddetti e non anche i casi in cui ne č richiesto l'uso; ne consegue che la modifica o la abrogazione di norme che disciplinano tali casi, non incidendo sulla struttura essenziale del reato ma comportando soltanto una variazione del contenuto del precetto, non configurano successione di leggi penali nel tempo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 c.p. (Fattispecie relative all'uso di bollo contraffatto di tassa di concessione governativa per la patente, la cui apposizione sul documento di guida non č pił richiesta dalla legge).