(massima n. 3)
L'istituzione dell'Ente «Ferrovie dello Stato», in sostituzione della cessata Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di per sé non ha comportato, nei confronti dei suoi organi direttivi e del personale dipendente, il venire meno in radice, per assoluta incompatibilità, delle qualifiche soggettive di cui dagli artt. 357, 359 c.p. Né tale incompatibilità sussiste solo perché l'ente in questione è stato definito «ente pubblico economico», attese le peculiarità di natura pubblicistica che lo contraddistinguono. Tale ente infatti persegue quelle stesse finalità di preminente interesse pubblico, già assunte in proprio dallo Stato e dallo stesso realizzate attraverso l'esercizio diretto del servizio ferroviario, mediante un proprio organo (l'Azienda autonoma) ed è posto (anche per i compiti ad esso assegnati e per penetranti poteri del Ministro dei trasporti) in una posizione del tutto singolare rispetto all'ordinario modello di ente pubblico economico. Ne consegue che la scelta del contraente non può considerarsi oggetto di libera determinazione, ma soggiace alla disciplina pubblicistica che regola la materia e ai principi di imparzialità, buona amministrazione ed economicità stabiliti dall'art. 97 della Costituzione e dell'art. 2, L. 17 maggio 1985, n. 210. Rientra pertanto nell'attività propria dei pubblici ufficiali la stipula di contratti di appalto per la decoibentazione dell'amianto e la ricoibentazione con altro materiale non nocivo alla salute delle carrozze ferroviarie, la quale non è riconducibile nell'esercizio dell'attività di impresa, disciplinata da norme di natura prettamente civilistica, proprio perché strettamente attinente all'esercizio del servizio pubblico.