Cassazione penale Sez. II sentenza n. 47311 del 11 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenuta procedibilità a querela per talune ipotesi di reato, introdotta dalla novella, possa prevalere sul "giudicato sostanziale", determinatosi a seguito della inidoneità del ricorso inammissibile ad instaurare un valido rapporto processuale. La inammissibilità del ricorso non consente di prendere atto della improcedibilità dell'azione penale in quanto, pur nella consapevolezza del fatto che si tratta di elemento rilevante ai fini della complessiva valutazione di gravità del trattamento sanzionatorio e, pertanto, della applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 2 c.p., comma 4, è certo che la applicazione retroattiva del trattamento più favorevole non può comunque prevalere sul giudicato "sostanziale".

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